Art. 3 Struttura del RUNTS 1. Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni: a) organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice; b) associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice; c) enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice; d) imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera e' soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese; e) reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 41 del Codice; f) societa' di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese. Per le societa' di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera; g) altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma. 2. Il RUNTS e' gestito dall'Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS di cui all'art. 2, in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del presente decreto. 3. Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassativita' e tipicita', per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale. 4. Le imprese sociali di cui al comma 1, lettera d) sono tenute e gestite dall'Ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e del decreto interministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo.