Art. 3 
 
                         Struttura del RUNTS 
 
  1. Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del  Codice,  si  compone  delle
seguenti sezioni: 
    a) organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV  di
cui agli articoli 32 e seguenti del Codice; 
    b) associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS
di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice; 
    c) enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti  di  cui  agli
articoli 37 e ss. del Codice; 
    d) imprese sociali, a cui sono iscritte  le  imprese  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive  modificazioni
e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il  requisito  dell'iscrizione
nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera  e'  soddisfatto
attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese  sociali»  del
Registro imprese; 
    e) reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art.
41 del Codice; 
    f) societa' di mutuo soccorso, a cui sono iscritti  gli  enti  di
cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile
1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti,  che  non  siano
soggetti, ai  sensi  dell'art.  44,  comma  2  dello  stesso  Codice,
all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali»  presso  il
Registro  imprese.  Per  le  societa'  di  mutuo  soccorso   soggette
all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa  soddisfa
il requisito dell'iscrizione nella sezione  del  RUNTS  di  cui  alla
presente lettera; 
    g) altri enti del Terzo settore, a cui sono  iscritti  tutti  gli
enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a),  b),
c), d) ed f) del presente comma. 
  2.  Il  RUNTS  e'  gestito  dall'Ufficio  statale  e  dagli  Uffici
regionali  e  provinciali  del  RUNTS   di   cui   all'art.   2,   in
collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del  Codice
e del presente decreto. 
  3. Il RUNTS contiene informazioni omogenee e  predefinite,  secondo
criteri di tassativita' e tipicita',  per  tutti  gli  enti  ad  esso
iscritti, indipendentemente dalla loro  dislocazione  sul  territorio
nazionale. 
  4. Le imprese sociali di cui al comma 1, lettera d) sono  tenute  e
gestite dall'Ufficio del registro delle imprese di  cui  all'art.  8,
comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 112 del 2017 e del decreto interministeriale di cui al
comma 5 del medesimo articolo.