Art. 4 Organizzazione e funzioni degli Uffici del RUNTS 1. Presso il Ministero, nonche' presso ciascuna regione e provincia autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata «Ufficio statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del RUNTS. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di competenza dello stesso, sono individuati secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione e in coerenza con la procedura informatica come definita nell'allegato tecnico A: a) uno o piu' soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS e degli altri provvedimenti dell'Ufficio previsti dal Codice; b) uno o piu' responsabili dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a); c) uno o piu' addetti all'istruttoria dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di cui alla lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b). 2. Ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS: a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del Registro di propria competenza. I procedimenti relativi all'iscrizione nella sezione Reti associative sono di esclusiva competenza dell'Ufficio statale; b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti emanati; c) accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio regionale o provinciale presso il quale l'ente e' iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile; d) provvede con cadenza almeno triennale alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera c); e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all'art. 93, comma 3, del Codice relativamente agli ETS ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 96 del medesimo Codice; f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all'art. 9 del Codice. 3. L'Ufficio statale del RUNTS: a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nella sezione «Reti associative»; b) svolge, in caso di procedimenti di iscrizione di cui alla lettera a) del presente comma riguardanti enti che richiedono l'iscrizione in una ulteriore sezione, la relativa istruttoria e ne comunica gli esiti, se favorevoli, all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, che procede all'iscrizione; se sfavorevoli, all'ente interessato; c) assicura, con riferimento agli enti iscritti nella sezione «Reti associative» l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), anche nel caso in cui gli enti siano iscritti in ulteriore sezione; nell'effettuazione della revisione la verifica della permanenza dei requisiti, in caso di enti iscritti anche in altra sezione, riguarda anche i requisiti relativi a quest'ultima.