Art. 4 
 
          Organizzazione e funzioni degli Uffici del RUNTS 
 
  1. Presso il Ministero, nonche' presso ciascuna regione e provincia
autonoma, opera una struttura,  rispettivamente  denominata  «Ufficio
statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del  RUNTS.  Ai
fini dell'espletamento delle attivita' di  competenza  dello  stesso,
sono individuati secondo gli ordinamenti di ciascuna  amministrazione
e  in  coerenza  con   la   procedura   informatica   come   definita
nell'allegato tecnico A: 
    a) uno o piu' soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti
di iscrizione e cancellazione degli enti  dal  RUNTS  e  degli  altri
provvedimenti dell'Ufficio previsti dal Codice; 
    b)  uno  o  piu'  responsabili   dei   procedimenti   finalizzati
all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a); 
    c)  uno  o  piu'   addetti   all'istruttoria   dei   procedimenti
finalizzati  alla  predisposizione  dei  provvedimenti  di  cui  alla
lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b). 
  2. Ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS: 
    a)  adotta,  a   conclusione   dei   relativi   procedimenti,   i
provvedimenti  di  iscrizione  e  cancellazione  nelle  sezioni   del
Registro   di   propria   competenza.   I    procedimenti    relativi
all'iscrizione nella  sezione  Reti  associative  sono  di  esclusiva
competenza dell'Ufficio statale; 
    b) provvede, secondo tecniche  informatiche  nel  rispetto  delle
norme vigenti, alla registrazione delle informazioni  e  alla  tenuta
degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti
emanati; 
    c) accerta  l'esistenza  di  una  delle  cause  di  estinzione  o
scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli  amministratori  e
al presidente  del  tribunale  ove  ha  sede  l'ufficio  regionale  o
provinciale presso il quale l'ente e' iscritto, ai fini di  cui  agli
articoli 11 e seguenti delle disposizioni di  attuazione  del  codice
civile; 
    d) provvede con cadenza almeno triennale alla revisione, ai  fini
della  verifica  della  permanenza   dei   requisiti   previsti   per
l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo  quanto  previsto
dal successivo comma 3, lettera c); 
    e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione  delle  altre
amministrazioni, ai controlli di cui all'art. 93, comma 3, del Codice
relativamente agli ETS ricadenti nella  propria  competenza,  secondo
quanto previsto dal decreto di cui all'art. 96 del medesimo Codice; 
    f) rilascia i pareri obbligatori relativi  alla  devoluzione  del
patrimonio di cui all'art. 9 del Codice. 
  3. L'Ufficio statale del RUNTS: 
    a)  adotta,  a   conclusione   dei   relativi   procedimenti,   i
provvedimenti di  iscrizione  e  cancellazione  nella  sezione  «Reti
associative»; 
    b) svolge, in caso di procedimenti  di  iscrizione  di  cui  alla
lettera  a)  del  presente  comma  riguardanti  enti  che  richiedono
l'iscrizione in una ulteriore sezione, la relativa istruttoria  e  ne
comunica  gli  esiti,  se   favorevoli,   all'Ufficio   regionale   o
provinciale  del  RUNTS  territorialmente  competente,  che   procede
all'iscrizione; se sfavorevoli, all'ente interessato; 
    c) assicura, con riferimento agli  enti  iscritti  nella  sezione
«Reti associative» l'espletamento delle attivita' di cui al comma  2,
lettere b), c), d), e) e f), anche nel caso in  cui  gli  enti  siano
iscritti in ulteriore sezione; nell'effettuazione della revisione  la
verifica della permanenza dei requisiti, in  caso  di  enti  iscritti
anche in  altra  sezione,  riguarda  anche  i  requisiti  relativi  a
quest'ultima.