Art. 6 Modalita' delle interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS 1. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalita' telematiche tali da consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell'amministrazione ricevente. 2. Le specifiche tecniche dei moduli informatici da utilizzare ai fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonche' le caratteristiche della documentazione da allegare, anche in previsione del ricorso al formato elettronico elaborabile, sono individuate nell'allegato tecnico B che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione forniscono, per le medesime finalita', un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS. 4. Nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nelle interlocuzioni con l'Ufficio provinciale del RUNTS di riferimento. Le specifiche tecniche dei moduli informatici e le caratteristiche della documentazione di cui al comma 2 si adeguano a quanto previsto dal presente comma.