Art. 6 
 
       Modalita' delle interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS 
 
  1. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte  degli  ETS,
incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS,  sono  presentate  agli
Uffici del RUNTS esclusivamente con  modalita'  telematiche  tali  da
consentire  l'identificazione  legale  del  mittente,   la   gestione
telematica del procedimento  da  parte  dell'Ufficio  competente,  il
rilascio di ricevute di  avvenuta  ricezione  da  parte  del  sistema
telematico    e    di    avvenuta    protocollazione     da     parte
dell'amministrazione ricevente. 
  2. Le specifiche tecniche dei moduli informatici da  utilizzare  ai
fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonche'
le  caratteristiche  della  documentazione  da  allegare,  anche   in
previsione del  ricorso  al  formato  elettronico  elaborabile,  sono
individuate nell'allegato tecnico B che costituisce parte  integrante
del presente decreto. 
  3. Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni  con  le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ETS si dotano di un  indirizzo
di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la  domanda
di iscrizione forniscono, per le medesime finalita', un indirizzo  di
posta elettronica certificata. Gli  indirizzi  di  posta  elettronica
certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS. 
  4. Nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e  100  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, ai sensi dell'art. 100, comma 2  del  Codice,  i
cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano hanno
facolta' di usare la loro lingua nelle interlocuzioni  con  l'Ufficio
provinciale del RUNTS di  riferimento.  Le  specifiche  tecniche  dei
moduli informatici e le caratteristiche della documentazione  di  cui
al comma 2 si adeguano a quanto previsto dal presente comma.