Art. 7 
 
                  Effetti dell'iscrizione nel RUNTS 
 
  1. L'iscrizione nel  RUNTS  ha  effetto  costitutivo  relativamente
all'acquisizione  della  qualifica  di  ente  del  Terzo  settore   e
costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti
dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi
previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del  Codice,  l'iscrizione  nel
RUNTS ha altresi' effetto costitutivo della personalita' giuridica. 
  2. Le qualifiche di associazione di promozione  sociale  (APS),  di
organizzazione  di  volontariato  (ODV),  di  ente  filantropico,  di
societa' di mutuo soccorso non  tenute  all'iscrizione  nell'apposita
sezione «imprese sociali» del Registro imprese, di Rete associativa e
di Rete associativa nazionale, nonche' i benefici previsti in  favore
di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione  in
ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche  di  impresa
sociale, di societa' di  mutuo  soccorso  tenuta  all'iscrizione  nel
Registro  imprese,  nonche'  i  relativi  benefici   sono   collegati
all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese. 
  3. L'iscrizione consente altresi'  l'utilizzo  nella  denominazione
sociale e negli atti a rilevanza esterna e  nei  confronti  dei  soci
delle locuzioni  specifiche  di  ciascuna  tipologia  di  ETS  e  dei
relativi acronimi. L'acronimo ETS e  la  locuzione  «Ente  del  Terzo
settore» devono essere utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di
cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Codice. E' fatta  salva  per
gli enti di cui al comma 2 la facolta'  di  utilizzarli  in  aggiunta
agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia. 
  4. L'uso abusivo delle locuzioni  e  degli  acronimi  e'  causa  di
irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 91 del Codice.