Art. 7 Effetti dell'iscrizione nel RUNTS 1. L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresi' effetto costitutivo della personalita' giuridica. 2. Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di ente filantropico, di societa' di mutuo soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonche' i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa sociale, di societa' di mutuo soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonche' i relativi benefici sono collegati all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese. 3. L'iscrizione consente altresi' l'utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi. L'acronimo ETS e la locuzione «Ente del Terzo settore» devono essere utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Codice. E' fatta salva per gli enti di cui al comma 2 la facolta' di utilizzarli in aggiunta agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia. 4. L'uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi e' causa di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 91 del Codice.