Art. 1 bis 
 
                 Indennita' per i lavoratori di aree 
                   di crisi industriale complessa 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente: 
  «251-bis. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251  puo'  essere
altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori  delle  aree
di crisi industriale complessa ubicate nel territorio  della  Regione
siciliana,   i   quali   cessino   di   percepire   l'indennita'   di
disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo,  nel  limite
di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  b) al comma 253, le parole: «del comma 251» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 251 e 251-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  253  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 252. Omissis. 
              253. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  251
          e 251-bis si fa fronte nel  limite  massimo  delle  risorse
          gia' assegnate alle regioni e  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove  non
          previamente utilizzate ai sensi del comma  3  dell'articolo
          26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26  e  ai
          sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e  8-quinquies,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni
          e le province autonome concedono  l'indennita'  di  cui  al
          comma   251,   esclusivamente   previa    verifica    della
          disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS. 
              Omissis.».