Art. 1 bis Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente: «251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251 puo' essere altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennita' di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»; b) al comma 253, le parole: «del comma 251» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 251 e 251-bis».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 253 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - 1. - 252. Omissis. 253. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 251 e 251-bis si fa fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennita' di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS. Omissis.».