Art. 1 ter 
 
       Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa 
                       della regione Campania 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree  di  crisi
complessa della regione  Campania  che  hanno  cessato  la  mobilita'
ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e'  concessa,  fino
al 31 dicembre 2020, un'indennita' pari  al  trattamento  dell'ultima
mobilita'  ordinaria  percepita,  comprensiva   della   contribuzione
figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni  di  euro  per  l'anno
2020. A tale indennita' non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile con il reddito
di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la
presenza di una delle seguenti condizioni: 
  a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente; 
  b) essere titolari di pensione diretta  o  indiretta  ad  eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita'; 
  c)  essere  percettori  dell'indennita'  di  disoccupazione  per  i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL); 
  d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al  capo  I
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  o  delle  misure
aventi finalita' analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo decreto-legge. 
  3. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dai  commi  1  e  2  del
presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  residue  della  regione
Campania di cui all'articolo  25-ter  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  67  dell'articolo  2
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
              «67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale in deroga e di mobilita' in  deroga,
          rispettivamente, le disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  82  (Reddito  di  emergenza).  -  1.  Ai  nuclei
          familiari  in  condizioni  di   necessita'   economica   in
          conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,
          identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
          3, e' riconosciuto un  sostegno  al  reddito  straordinario
          denominato Reddito di  emergenza  (di  seguito  "Rem").  Le
          domande per il Rem sono presentate  entro  il  termine  del
          mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
          ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 
              2. Il  Rem  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in
          possesso cumulativamente, al  momento  della  domanda,  dei
          seguenti requisiti: 
                a) residenza in Italia, verificata con riferimento al
          componente richiedente il beneficio; 
                b) un valore  del  reddito  familiare,  nel  mese  di
          aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare  di
          cui al comma 5; 
                c) un valore del patrimonio mobiliare  familiare  con
          riferimento all'anno 2019 inferiore a una  soglia  di  euro
          10.000, accresciuta  di  euro  5.000  per  ogni  componente
          successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
          predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
          presenza  nel  nucleo  familiare  di   un   componente   in
          condizione di disabilita' grave o  di  non  autosufficienza
          come definite  ai  fini  dell'Indicatore  della  Situazione
          Economica  Equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159; 
                d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. 
              2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi  del
          comma  2  del  presente  articolo,  durante  lo  stato   di
          emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
          il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1  e  1-bis
          dell'articolo 5 del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,
          n. 80, non  si  applicano,  previa  autocertificazione,  in
          presenza di persone minori di eta' o meritevoli di  tutela,
          quali  soggetti  malati  gravi,  disabili,  in  difficolta'
          economica e senza dimora, aventi  i  requisiti  di  cui  al
          citato  articolo  5  del  decreto-legge  n.  47  del  2014,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014. 
              3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo
          familiare di componenti che percepiscono o hanno  percepito
          una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30  e
          38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di
          una   delle   indennita'   disciplinate    in    attuazione
          dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero  di  una
          delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del  presente
          decreto-legge. Il Rem non e' altresi'  compatibile  con  la
          presenza nel nucleo familiare di componenti  che  siano  al
          momento della domanda in una delle seguenti condizioni: 
                a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad
          eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'; 
                b)  essere  titolari  di  un   rapporto   di   lavoro
          dipendente la cui retribuzione  lorda  sia  superiore  agli
          importi di cui al comma 5; 
                c) essere percettori di reddito di  cittadinanza,  di
          cui al Capo I del decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, ovvero le misure aventi finalita'  analoghe  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge. 
              4.  Ai  fini  dell'accesso   e   della   determinazione
          dell'ammontare del Rem: 
                a)  il  nucleo  familiare  e'   definito   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
                b) il reddito familiare  e'  inclusivo  di  tutte  le
          componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, ed e' riferito al  mese  di  aprile  2020  secondo  il
          principio di cassa; 
                c) il  patrimonio  mobiliare  e'  definito  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
              5.  Ciascuna  quota  del  Rem  e'  determinata  in   un
          ammontare  pari   a   400   euro,   moltiplicati   per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
          n. 4, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a  800
          euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui  nel
          nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
          disabilita' grave o non autosufficienza  come  definite  ai
          fini ISEE. 
              6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che  si  trovano
          in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
          coloro che sono ricoverati in istituti  di  cura  di  lunga
          degenza o altre  strutture  residenziali  a  totale  carico
          dello Stato o di altra amministrazione pubblica.  Nel  caso
          in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra  i  suoi
          componenti soggetti di cui al primo periodo,  il  parametro
          della  scala  di  equivalenza  non  tiene  conto  di   tali
          soggetti. 
              7. Il Rem  e'  riconosciuto  ed  erogato  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS) previa  richiesta
          tramite  modello  di  domanda  predisposto   dal   medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. Le  richieste  di  Rem  possono  essere  presentate
          presso i centri di assistenza fiscale di  cui  all'articolo
          32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  previa
          stipula di una convenzione con l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS). Le  richieste  del  Rem  possono
          essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
          di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
          numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui  al
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 
              8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di
          cui al comma  2,  lettera  c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle
          entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi  e  alle
          giacenze medie del patrimonio mobiliare dei  componenti  il
          nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nelle
          modalita' previste ai fini ISEE. 
              9. Nel caso in cui in esito  a  verifiche  e  controlli
          emerga il mancato possesso dei requisiti, il  beneficio  e'
          immediatamente revocato, ferma restando la restituzione  di
          quanto indebitamente percepito e  le  sanzioni  previste  a
          legislazione vigente. 
              10. Ai fini dell'erogazione del Rem e'  autorizzato  un
          limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
          iscrivere su apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali
          denominato "Fondo per  il  Reddito  di  emergenza".  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          di cui al primo periodo del presente  comma  e  comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
          stipula della convenzione di cui al comma 7 e'  autorizzato
          un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. 
              11. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          959,6 milioni di euro si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          265.». 
              - Il Capo I (Disposizioni urgenti in materia di reddito
          di cittadinanza) del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26 recante «Disposizioni urgenti in materia  di  reddito
          di cittadinanza e di pensioni» comprende gli articoli da  1
          a 13 ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          italiana del 28 gennaio 2019, n. 23. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13  del
          citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              «Art. 13 (Transitorie e finali). - 1. - 1-ter. Omissis. 
              2.  Le   disposizioni   del   presente   decreto   sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche con riferimento alla legge costituzionale 18  ottobre
          2001, n. 3. Le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
          possono provvedere all'erogazione di servizi  destinati  ai
          beneficiari del Rdc nell'ambito  della  propria  competenza
          legislativa e relativa potesta' amministrativa, perseguendo
          le finalita' del presente decreto. Le province autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  possono  prevedere,   a   decorrere
          dall'anno 2020, misure aventi finalita' analoghe  a  quelle
          del  Rdc,  adottate   e   finanziate   secondo   i   propri
          ordinamenti, comunicate al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, affinche' le stesse non siano  computate
          ai  fini  dell'accesso,   della   quantificazione   e   del
          mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del  presente
          comma e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   25-ter   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria): 
              «Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per  i
          lavoratori occupati in aziende localizzate  nelle  aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Il  trattamento  di
          mobilita' in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi
          anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o  cessano
          la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017  al
          31  dicembre  2018,  prescindendo   dall'applicazione   dei
          criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione
          che  a  tali  lavoratori  siano  contestualmente  applicate
          misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
          regionale, da comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le  politiche
          attive del  lavoro  (ANPAL).  Il  lavoratore  decade  dalla
          fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a
          qualsiasi titolo. 
              2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si
          fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma  143,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
              3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno
          e indebitamento netto, pari a  32,2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede: 
                a) quanto a 18  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
                b) quanto a 14,2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.».