Art. 10 Indennita' lavoratori marittimi 1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennita' di malattia ne' di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. 2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 115 del Codice della Navigazione: «Art. 115 (Categorie della gente di mare). - 1. La gente di mare si divide in 3 categorie: 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE) e interventi per l'armamento privato): «Art. 17. - 1. Omissis. 2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'articolo 321 del codice della navigazione. Omissis.». - Il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.