Art. 11 
 
         Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione 
                  dell'Arsenale Militare di Taranto 
 
  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di
compatibilita'  ambientale  dell'Arsenale   militare   marittimo   di
Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 2259-ter  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzato ad assumere, per il  triennio  2020-2022,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede
di almeno cinque anni, un contingente complessivo di  315  unita'  di
personale   non   dirigenziale   con   profilo    tecnico    mediante
corso-concorso selettivo speciale bandito dal  Centro  di  formazione
della difesa, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro
della  difesa  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione. 
  2. Il  contingente  di  personale  di  cui  al  comma  1  e'  cosi'
ripartito: 
  a) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2,  per  l'anno
2020; 
  b) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2,  per  l'anno
2021; 
  c) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2,  per  l'anno
2022. 
  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in  deroga  alle
procedure di mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dalle  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a  euro  4.368.420  per
l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro  10.484.208  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa  disponibili  a
legislazione  vigente,  coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto ai sensi  degli  articoli  6  e  seguenti  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2259-ter  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art.  2259-ter  (Riduzione  graduale  delle  dotazioni
          organiche del personale civile). - 1. Ai fini del  graduale
          conseguimento  della  dotazione  organica  complessiva  del
          personale civile del  Ministero  della  difesa  fissata  in
          20.000 unita' al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine
          stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31
          dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  in
          aderenza al processo di revisione dell'assetto  strutturale
          e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
          Ministro della difesa di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  informazione  alle
          organizzazioni  sindacali,   si   provvede,   con   cadenza
          triennale,   alla   progressiva   rideterminazione    della
          dotazione organica  complessiva  di  cui  alla  tabella  1,
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. 
              2. Con decreto del Ministro della difesa,  su  proposta
          del Capo di stato maggiore della difesa,  d'intesa  con  il
          Segretario generale della difesa  per  l'area  di  relativa
          competenza,   previa   informazione   alle   organizzazioni
          sindacali, si provvede a ripartire  la  dotazione  organica
          complessiva, suddivisa  per  profili  professionali,  nelle
          strutture  centrali  e  periferiche  in  cui  si   articola
          l'amministrazione. 
              3. In riferimento alla dotazione  organica  complessiva
          come ripartita dal decreto del Ministro  della  difesa,  il
          Capo di  Stato  maggiore  della  difesa,  su  proposta  del
          Segretario  generale  della  difesa,  dei  Capi  di   stato
          maggiore  di  Forza  armata  e  del   Comandante   generale
          dell'Arma  dei  carabinieri,   ciascuno   per   l'area   di
          rispettiva   competenza,    predispone    il    piano    di
          riassorbimento delle  unita'  di  personale  risultanti  in
          eccedenza, da attuare prima  dell'adozione  del  successivo
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          rideterminazione degli organici.  Il  piano,  adottato  dal
          Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni  con
          le organizzazioni sindacali, individua: 
                a) le unita' di personale risultanti complessivamente
          in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area  funzionale
          e profilo professionale; 
                b) nell'ambito delle unita' risultanti in  eccedenza,
          le unita' riassorbibili nel triennio  in  applicazione  dei
          seguenti criteri: 
                  1) cessazione  dal  servizio  per  collocamento  in
          pensione secondo le vigenti disposizioni; 
                  2)   riconversione    professionale,    nell'ambito
          dell'area funzionale di appartenenza, secondo i  criteri  e
          le procedure fissati in sede di  contrattazione  decentrata
          di   amministrazione   prevista   dal   vigente   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
          Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione; 
                  3) attuazione di  procedure  di  mobilita'  interna
          anche attraverso l'adozione  di  misure  che  agevolano  il
          reimpiego del personale in ambito comunale  e  provinciale,
          sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili; 
                  4) trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo
          pieno a tempo parziale, secondo le modalita' previste dalle
          vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale  di
          cui all'articolo 22, comma  20,  della  legge  23  dicembre
          1994, n. 724; 
                  5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi  di
          trasferimento presso altre  amministrazioni  pubbliche,  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  entro  i  contingenti  e  le  misure
          percentuali e con  i  criteri  stabiliti  con  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  in
          misura non inferiore al  15  per  cento  delle  complessive
          facolta'  assunzionali  delle  predette  amministrazioni  e
          fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma  2-ter,
          del decreto legislativo n.  165  del  2001,  previo  esame,
          entro trenta giorni, con  le  organizzazioni  sindacali;  i
          posti eventualmente non coperti dal personale  civile  sono
          devoluti  a  favore  del  personale  militare  secondo   le
          modalita'   di   cui   all'articolo    2209-quinquies.    I
          trasferimenti presso le regioni  e  gli  enti  locali  sono
          disposti nella misura percentuale stabilita con  intesa  in
          sede di Conferenza unificata, di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso
          dell'amministrazione  ricevente,  previa   verifica   della
          rispondenza  tra  i  requisiti  culturali  e  professionali
          richiesti  per  l'accesso  al  profilo  da  ricoprire  e  i
          requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire. 
              4. Le misure di  attuazione  del  piano  sono  adottate
          sentite le organizzazioni sindacali. 
              5. Il personale  in  eccedenza  non  riassorbibile  nei
          tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in
          disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di  cui  al
          comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
          2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il
          personale  collocato  in  disponibilita'  maturi  entro  il
          predetto arco temporale  i  requisiti  per  il  trattamento
          pensionistico. 
              6. Ai fini della periodica revisione del piano  di  cui
          al comma 3,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  si
          provvede  alla   ricognizione   annuale   delle   dotazioni
          organiche effettive del personale civile. 
              7. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi
          derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile,
          accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
          lettera d), della  legge  31  dicembre  2012,  n.  244,  e'
          destinata ad alimentare i fondi per la  retribuzione  delle
          produttivita' del  personale  civile  del  Ministero  della
          difesa in misura  non  inferiore  al  4  per  cento  e  non
          superiore  al  10  per  cento,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali, con le modalita' previste dal citato articolo.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  30  e
          34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di cui  al  comma  2  bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito  delle  procedure  concorsuali  di   cui   all'
          articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          e all'articolo 1, comma 95, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'  del
          personale).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo   1,   comma   2,   con    esclusione    delle
          amministrazioni previste  dall'articolo  3,  comma  1,  ivi
          compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima  di
          avviare le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono
          tenute a comunicare ai soggetti  di  cui  all'articolo  34,
          commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede  di  destinazione
          per i quali si  intende  bandire  il  concorso  nonche'  se
          necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
          richieste. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all'articolo  34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
              3. Le amministrazioni possono provvedere a  organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2. 
              4. Le amministrazioni,  decorsi  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              5. Le assunzioni effettuate in violazione del  presente
          articolo  sono  nulle  di   diritto.   Restano   ferme   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              5 bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2,  del  decreto
          legge   12   maggio   1995,   n.   163,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  e  seguenti  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 6 (Organizzazione degli uffici  e  fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
              3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,
          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              4-bis. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative
          a   tutto   il   personale   tecnico    e    amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le    attribuzioni    del    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca in materia  di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale. 
              6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.». 
              «Art. 6-bis (Misure  in  materia  di  organizzazione  e
          razionalizzazione della spesa per  il  funzionamento  delle
          pubbliche   amministrazioni).    -    1.    Le    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' gli
          enti finanziati direttamente o indirettamente a carico  del
          bilancio dello Stato sono  autorizzati,  nel  rispetto  dei
          principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul
          mercato i  servizi,  originariamente  prodotti  al  proprio
          interno, a condizione di ottenere conseguenti  economie  di
          gestione e di adottare le necessarie misure in  materia  di
          personale. 
              2. Le amministrazioni interessate dai processi  di  cui
          al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e
          alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in
          misura  corrispondente,  fermi  restando  i   processi   di
          riallocazione e di mobilita' del personale. 
              3. I collegi dei revisori dei conti  e  gli  organi  di
          controllo interno  delle  amministrazioni  che  attivano  i
          processi di cui al comma 1 vigilano  sull'applicazione  del
          presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali,  dei
          risparmi  derivanti  dall'adozione  dei  provvedimenti   in
          materia di organizzazione e di  personale,  anche  ai  fini
          della valutazione del personale con  incarico  dirigenziale
          di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 286.». 
              «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per  la  pianificazione
          dei fabbisogni di personale). - 1. Con  decreti  di  natura
          non   regolamentare   adottati   dal   Ministro   per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
          linee  di  indirizzo  per  orientare   le   amministrazioni
          pubbliche nella predisposizione dei  rispettivi  piani  dei
          fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma  2,
          anche con riferimento a fabbisogni prioritari  o  emergenti
          di nuove figure e competenze professionali. 
              2. Le linee  di  indirizzo  di  cui  al  comma  1  sono
          definite  anche  sulla   base   delle   informazioni   rese
          disponibili  dal  sistema  informativo  del  personale  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'articolo
          60. 
              3. Con riguardo alle regioni, agli enti  regionali,  al
          sistema sanitario nazionale e agli enti locali,  i  decreti
          di cui al comma 1 sono adottati previa intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo  alle  aziende  e
          agli enti del Servizio sanitario nazionale,  i  decreti  di
          cui al comma 1 sono  adottati  di  concerto  anche  con  il
          Ministro della salute. 
              4. Le modalita' di acquisizione dei dati del  personale
          di cui all'articolo 60 sono a  tal  fine  implementate  per
          consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le
          professioni e relative competenze professionali, nonche'  i
          dati correlati ai fabbisogni. 
              5. Ciascuna amministrazione pubblica  comunica  secondo
          le  modalita'  definite  dall'articolo   60   le   predette
          informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
          resi  tempestivamente  disponibili  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
          e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
          assenza  di  tale  comunicazione,  e'  fatto  divieto  alle
          amministrazioni di procedere alle assunzioni. 
              6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento della funzione pubblica attraverso il  sistema
          informativo  di  cui  al  comma  2,  con  riferimento  alle
          amministrazioni dello  Stato,  si  rilevino  incrementi  di
          spesa  correlati  alle  politiche  assunzionali   tali   da
          compromettere gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, con decreto di natura  non  regolamentare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          adotta le  necessarie  misure  correttive  delle  linee  di
          indirizzo di cui al comma 1.  Con  riguardo  alle  regioni,
          agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
          enti locali, le misure  correttive  sono  adottate  con  le
          modalita' di cui al comma 3.». 
              «Art.  7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni  forma
          di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa   al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
              6-quinquies. Rimangono ferme le  speciali  disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».