Art. 12 
 
          Disposizioni in materia di lavoratori dello sport 
 
  1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla  societa'  Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di  euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  600  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data  del
23  febbraio   2020,   i   quali,   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro
attivita'. Il predetto emolumento non concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori  di  altro
reddito  da  lavoro  e  del  reddito  di  cittadinanza  di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di  emergenza  e  delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
prorogate e integrate  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di  cittadinanza
e delle  prestazioni  indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
acquisito dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  sulla  base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari  per  i  mesi  di  marzo,
aprile  e  maggio  dell'indennita'  di  cui   all'articolo   96   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita' pari a  600
euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per  il
mese di giugno 2020. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono individuati le modalita' di attuazione dei commi da 1 a
3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e  le  cause
di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri  di  gestione  delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,  le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo  controllo,  nonche'
le modalita' di distribuzione  delle  eventuali  risorse  residue  ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di giugno 2020. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente  articolo  per
l'anno 2020 si provvede, quanto a 23  milioni  di  euro,  mediante  i
residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
decreto legge n. 18  del  2020  e  dell'articolo  98,  comma  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, gia' nella disponibilita'  di  Sport  e
salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro  ai  sensi  dell'articolo
114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
              «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono  redditi  diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
                a)   le   plusvalenze    realizzate    mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici; 
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
                c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
                  1) cessione di strumenti  finanziari  di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
                  2) cessione dei contratti di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
                  3)  cessione  dei  contratti  di  cui   al   numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
                c-bis) le plusvalenze, diverse da  quelle  imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
                  1) cessione dei contratti di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
                  2) cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
                c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui  alle
          lettere c) e c bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente; 
                c-quater)    i    redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 
                c-quinquies)  le  plusvalenze  ed   altri   proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto; 
                d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali; 
                e) i redditi di natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
                f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
                g) i redditi derivanti  dall'utilizzazione  economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
          dell'articolo 53; 
                h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
          e  dalla  sublocazione  di  beni  immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
                h-bis)  le  plusvalenze   realizzate   in   caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
                h-ter) la differenza tra il valore di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. 
                i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente; 
                l)  i  redditi  derivanti  da  attivita'  di   lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere; 
                m) le indennita' di trasferta, i  rimborsi  forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive   dilettantistiche   [e   di   cori,    bande    e
          filodrammatiche da parte del direttore e dei  collaboratori
          tecnici]; 
                n)   le   plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
              Omissis.». 
              - Il  riferimento  al  testo  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
          «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di  pensioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica Italiana del 28 gennaio 2019, n. 23. 
              - Il testo degli articoli  da  19  a  22-quinquies  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 27, 28, 29, 30 del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 27 (Indennita' professionisti  e  lavoratori  con
          rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). - 1.
          Ai liberi professionisti titolari  di  partita  iva  attiva
          alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari  di
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
          alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
          previdenziali obbligatorie, e'  riconosciuta  un'indennita'
          per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di
          cui al presente articolo non concorre alla  formazione  del
          reddito  ai  sensi  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              «Art. 28 (Indennita' lavoratori autonomi iscritti  alle
          Gestioni speciali dell'Ago). - 1.  Ai  lavoratori  autonomi
          iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non  titolari  di
          pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, e' riconosciuta un'indennita' per  il  mese  di  marzo
          2020, pari a 600 euro.  L'indennita'  di  cui  al  presente
          articolo non concorre alla formazione del reddito ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              «Art. 29 (Indennita' lavoratori stagionali del  turismo
          e  degli  stabilimenti  termali).  -   1.   Ai   lavoratori
          dipendenti stagionali  del  settore  del  turismo  e  degli
          stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
          rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
          2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non titolari di pensione e  non  titolari  di
          rapporto di lavoro  dipendente  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   disposizione,   e'   riconosciuta
          un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a  600  euro.
          L'indennita' di cui al presente articolo non concorre  alla
          formazione del reddito ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              «Art. 30 (Indennita' lavoratori del settore  agricolo).
          - 1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari
          di pensione, che nel  2019  abbiano  effettuato  almeno  50
          giornate effettive di  attivita'  di  lavoro  agricolo,  e'
          riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020,  pari
          a 600 euro. L'indennita' di cui al  presente  articolo  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
          il verificarsi di scostamenti, anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              -  Il  testo  degli  articoli  38  e  44   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  7  del
          decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  luglio   2004,   n.   186
          (Disposizioni urgenti per  garantire  la  funzionalita'  di
          taluni settori della pubblica amministrazione): 
              «Art. 7 (Disposizioni in materia di attivita'  sportiva
          dilettantistica). - 1. Omissis. 
              2.  Il  CONI   trasmette   annualmente   al   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  -  Agenzia  delle  entrate,
          l'elenco  delle  societa'  e  delle  associazioni  sportive
          dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  96  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 96  (Indennita'  collaboratori  sportivi).  -  1.
          L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente decreto e'
          riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel  limite  massimo
          di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche  in  relazione
          ai rapporti di collaborazione presso  federazioni  sportive
          nazionali,  enti  di  promozione   sportiva,   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67,
          comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'  in  essere  alla
          data del 23  febbraio  2020.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di  50
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              3.   Le   domande   degli    interessati,    unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da lavoro, sono presentate alla  societa'  Sport  e  Salute
          s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui  all'art.  7,
          comma  2,  del  decreto  legge  28  maggio  2004,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,
          n. 186, acquisito dal Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)
          sulla  base  di  apposite  intese,  le  istruisce   secondo
          l'ordine cronologico di presentazione. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle
          Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di presentazione  delle  domande  di  cui  al  comma  3,  e
          definiti i criteri di gestione  delle  risorse  di  cui  al
          comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e  del
          relativo controllo. 
              5. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  98  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  98  (Disposizioni  in  materia   di   lavoratori
          sportivi). - 1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  e'
          riconosciuta dalla societa'  Sport  e  Salute  S.p.A.,  nel
          limite massimo di 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          un'indennita' pari a 600  euro  in  favore  dei  lavoratori
          impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
          Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
          (CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline
          sportive  associate,  gli  enti  di  promozione   sportiva,
          riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)  e  dal
          Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),   le   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
          67, comma 1, lettera m), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla  data
          del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento  non  concorre
          alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
          e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro  e
          del reddito di cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26,  del  reddito  di  emergenza  e
          delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,  27,
          28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27,  cosi'  come  prorogate  e  integrate  dal  presente
          decreto. 
              2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              3.   Le   domande   degli    interessati,    unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da  lavoro,  e  del  reddito  di   cittadinanza   e   delle
          prestazioni indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
          societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
          di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
          2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
          Nazionale  (CONI)  sulla  base  di  apposite   intese,   le
          istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
          soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari  a
          600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
          anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di attuazione dei commi da 1 a 3,  di  presentazione  delle
          domande, i documenti richiesti e le  cause  di  esclusione.
          Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
          di cui al comma 2, ivi incluse le spese  di  funzionamento,
          le  forme  di  monitoraggio  della  spesa  e  del  relativo
          controllo, nonche'  le  modalita'  di  distribuzione  delle
          eventuali risorse residue ad  integrazione  dell'indennita'
          erogata per il mese di maggio 2020. 
              5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96,  comma
          1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse  trasferite
          a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo  96,  comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          conseguentemente incrementate di ulteriori  30  milioni  di
          euro. 
              6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da  1
          a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si  provvede
          ai sensi dell'articolo 265. 
              7.».