Art. 12 bis 
 
           Interventi per il passaggio al professionismo e 
     l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il  Fondo  per  il  professionismo  negli  sport
femminili, da trasferire al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro  per
l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021  e  3,9  milioni  di
euro per l'anno 2022. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  le  federazioni  sportive
che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1  devono  deliberare
il passaggio al professionismo sportivo di  campionati  femminili  ai
sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il  passaggio  deve  avvenire
entro il 31 dicembre 2022. 
  3. Le federazioni sportive che hanno  deliberato  il  passaggio  al
professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma  2
possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al  comma  1
qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato: 
  a) per l'anno 2020, per far  fronte  alle  ricadute  dell'emergenza
sanitaria da COVID-19: 
  1) al sostegno al reddito  e  alla  tutela  medico-sanitaria  delle
atlete; 
  2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione  delle  strutture
sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; 
  b) per gli anni 2021 e 2022: 
  1) alla riorganizzazione e al  miglioramento  delle  infrastrutture
sportive; 
  2) al reclutamento e alla formazione delle atlete; 
  3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici; 
  4) alla promozione dello sport femminile; 
  5)   alla   sostenibilita'   economica   della    transizione    al
professionismo sportivo; 
  6) all'estensione delle tutele assicurative e  assistenziali  delle
atlete. 
  4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a),  almeno  la  meta'
dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui  al
numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui  al  comma
3, lettera b), almeno  la  meta'  dei  finanziamenti  richiesti  deve
rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2)  e  6)  della  medesima
lettera b). 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro
per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita'  di
accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo  delle  risorse
di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa. 
  6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di  cui
al comma 1 presentano al Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo
sport, ogni sei  mesi,  un  resoconto  sull'utilizzo  delle  risorse,
sentite  le  associazioni  delle  sportive,  le  associazioni   delle
societa' e le associazioni degli allenatori. 
  7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  il  comma
181 e' abrogato. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  2,9  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni  2021  e  2022,   si   provvede   con   le   risorse   derivanti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 23 marzo  1981,  n.  91  recante  «Norme  in
          materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana
          del 27 marzo 1981, n. 86.