Art. 12 bis Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. 3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato: a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19: 1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete; 2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; b) per gli anni 2021 e 2022: 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive; 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete; 3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici; 4) alla promozione dello sport femminile; 5) alla sostenibilita' economica della transizione al professionismo sportivo; 6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete. 4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b). 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa. 6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle societa' e le associazioni degli allenatori. 7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 e' abrogato. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7.
Riferimenti normativi - La legge 23 marzo 1981, n. 91 recante «Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 27 marzo 1981, n. 86.