Art. 13 Disposizioni concernenti l'indennita' a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza 1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' e' erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa e' elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano gia' beneficiato dell'indennita' di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennita' di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attivita' che e' esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennita' per i soggetti di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: a) quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 78 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 reca «Criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione per il mese di aprile 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai sensi dell'art. 44, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e come modificato dall'art. 78 del decreto-legge n. 34/2020». - Il testo del comma 2 dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 23 agosto 1994, n. 196. - Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 2 marzo 1996, n. 43. - Il testo del comma 12 dell'articolo 84 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.