Art. 16 
 
Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19
  da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del  decreto  legislativo
  14 settembre 2015, n. 148 
 
  1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «1.100 milioni di euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del  predetto
decreto-legge n. 18 del 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma  6  dell'articolo  19  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato  dal  presente  articolo,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 22-ter del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.