Art. 17 
 
       Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale 
 
  1.  Nell'ambito  del   programma   «Regolazione   giurisdizione   e
coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione  di  spesa
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»,   le   dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  incrementate  di  20
milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente  alle  attivita'
rese nell'anno 2019.  Le  risorse  da  destinare  all'erogazione  dei
compensi  spettanti  ai   Centri   di   assistenza   fiscale   e   ai
professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza  fiscale,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175,  non  possono  conseguentemente  eccedere  il  limite  di   euro
236.897.790,00 nell'anno  2020,  relativamente  alle  attivita'  rese
nell'anno 2019. Qualora per effetto  dell'applicazione  dei  compensi
unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c),  del  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29  dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2015,
l'importo complessivo dei compensi  spettanti  risulti  superiore  al
suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto  per  le
attivita' svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta
fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 13 settembre 2016, per le attivita' svolte a decorrere  dall'anno
2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione
          fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata): 
              «Art. 7 (Modifica  compensi).  -  1.  All'articolo  38,
          comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  il
          primo periodo e' soppresso. 
              2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n.  164,
          il comma 1 e' abrogato. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottare  entro  il  30  novembre  2014,  sono
          rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello
          Stato e per i contribuenti che presentano la  dichiarazione
          secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma  3,  lettere
          a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo  38,
          comma 1, del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,
          tenendo conto dei diversi adempimenti posti  a  carico  dei
          CAF e dei professionisti di cui all'articolo  1.  Le  nuove
          misure  dei  compensi  trovano   applicazione   a   partire
          dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.».