Art. 18 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2020  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni  di
euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue  da  maggiori  somme
versate agli istituti di cui al primo  periodo  in  deroga  a  quanto
previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo  2001,
n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  13
          della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
          istituti di patronato e di assistenza sociale): 
              «Art. 13 (Finanziamento). -  1.  Per  il  finanziamento
          delle attivita' e  dell'organizzazione  degli  istituti  di
          patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento
          in Italia e all'estero  delle  prestazioni  in  materia  di
          previdenza  e  quiescenza  obbligatorie   e   delle   forme
          sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di
          patronato relative al conseguimento  delle  prestazioni  di
          carattere socio-assistenziale, comprese quelle  in  materia
          di emigrazione  e  immigrazione,  si  provvede,  secondo  i
          criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui
          al comma 7, mediante  il  prelevamento  dell'aliquota  pari
          allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul  gettito  dei
          contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte  le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP),  dall'Istituto  nazionale   per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto  di
          previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo  quanto
          disposto dal comma 2, le somme  stesse  non  possono  avere
          destinazione  diversa  da  quella  indicata  dal   presente
          articolo. 
              Omissis.».