Art. 19 
 
                   Accesso alla cassa integrazione 
                per i lavoratori delle ex-zone rosse 
 
  1. I datori di lavoro che abbiano sospeso  l'attivita'  lavorativa,
anche limitatamente alla prestazione dei  soli  soggetti  di  seguito
indicati, a causa dell'impossibilita'  di  raggiungere  il  luogo  di
lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o
residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita'  abbia  emanato
provvedimenti di contenimento e  di  divieto  di  allontanamento  dal
proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  per  i  quali  non
hanno  trovato  applicazione  le  tutele   previste   dalle   vigenti
disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  possono   presentare   domanda   dei
trattamenti  di  cui  agli  articoli  da  19  a  22   quinquies   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  successive  modificazioni,  con
specifica causale «COVID-19 -  Obbligo  permanenza  domiciliare».  Le
domande possono essere presentate per  periodi  compresi  tra  il  23
febbraio 2020 e il  30  aprile  2020,  per  la  durata  delle  misure
previste dai provvedimenti della pubblica autorita' di cui  al  primo
periodo,  fino  a  un  massimo  complessivo  di  quattro   settimane,
limitatamente  ai   datori   di   lavoro   operanti   nelle   Regioni
Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. 
  2. Le domande sono trasmesse esclusivamente  all'INPS,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande e'  allegata
l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorita'  che
ha emesso il provvedimento di restrizione. 
  3. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell'integrazione  salariale  entro  il  15  novembre  2020.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente. 
  4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel  limite
massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento  di  cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli  da  19  a  22-quinquies  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.