Art. 2 
 
Disposizioni in  materia  di  accesso  alla  cassa  integrazione  dei
  lavoratori  dipendenti  iscritti   al   Fondo   Pensione   Sportivi
  Professionisti 
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti  che,  nella  stagione   sportiva   2019-2020,   hanno
percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro
possono accedere al trattamento di integrazione salariale di  cui  al
comma 1, limitatamente ad un  periodo  massimo  complessivo  di  nove
settimane. Le domande di cassa integrazione  in  deroga,  di  cui  al
presente comma, dovranno  essere  presentate  dai  datori  di  lavoro
all'INPS, secondo le modalita' che  saranno  indicate  dall'Istituto.
Sono considerate valide le domande gia'  presentate  alle  regioni  o
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che   provvederanno   ad
autorizzarle nei  limiti  delle  risorse  loro  assegnate.  Per  ogni
singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di
nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi
sede nelle regioni di cui al comma  8  quater,  le  regioni  potranno
autorizzare periodi  fino  a  tredici  settimane,  nei  limiti  delle
risorse  ivi  previste.  La  retribuzione  contrattuale   utile   per
l'accesso alla misura viene  dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le
federazioni sportive e l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni,  possono  scambiarsi  i  dati,  per  i  rispettivi  fini
istituzionali, riguardo all'individuazione della  retribuzione  annua
di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di  cui  al
presente comma. Al riconoscimento dei benefici  di  cui  al  presente
comma  si  provvede,  relativamente  al  riconoscimento  delle   nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa  di  21,1
milioni di euro per l'anno 2020.». 
  2.  All'articolo  98  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 22 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente
          legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  98  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  98  (Disposizioni  in  materia   di   lavoratori
          sportivi). - 1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  e'
          riconosciuta dalla societa'  Sport  e  Salute  S.p.A.,  nel
          limite massimo di 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          un'indennita' pari a 600  euro  in  favore  dei  lavoratori
          impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
          Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
          (CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline
          sportive  associate,  gli  enti  di  promozione   sportiva,
          riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)  e  dal
          Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),   le   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
          67, comma 1, lettera m), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla  data
          del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento  non  concorre
          alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
          e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro  e
          del reddito di cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26,  del  reddito  di  emergenza  e
          delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,  27,
          28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27,  cosi'  come  prorogate  e  integrate  dal  presente
          decreto. 
              2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              3.   Le   domande   degli    interessati,    unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da  lavoro,  e  del  reddito  di   cittadinanza   e   delle
          prestazioni indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
          societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
          di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
          2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
          Nazionale  (CONI)  sulla  base  di  apposite   intese,   le
          istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
          soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari  a
          600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
          anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di attuazione dei commi da 1 a 3,  di  presentazione  delle
          domande, i documenti richiesti e le  cause  di  esclusione.
          Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
          di cui al comma 2, ivi incluse le spese  di  funzionamento,
          le  forme  di  monitoraggio  della  spesa  e  del  relativo
          controllo, nonche'  le  modalita'  di  distribuzione  delle
          eventuali risorse residue ad  integrazione  dell'indennita'
          erogata per il mese di maggio 2020. 
              5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96,  comma
          1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse  trasferite
          a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo  96,  comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          conseguentemente incrementate di ulteriori  30  milioni  di
          euro. 
              6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da  1
          a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si  provvede
          ai sensi dell'articolo 265. 
              7. 
              Abrogato.».