Art. 21 
 
                Rideterminazione dei limiti di spesa 
            per Bonus baby sitter e lavoratori domestici 
 
  1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni, le  parole  «67,6  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro». 
  2. All'onere di cui al comma 1 pari  a  169  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma  5,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 25  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  25  (Congedo  e  indennita'  per  i   lavoratori
          dipendenti  del  settore  pubblico,   nonche'   bonus   per
          l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti  del
          settore  sanitario  pubblico  e  privato  accreditato,  per
          emergenza COVID-19). - 1. - 4. Omissis. 
              5. Il bonus di cui  al  comma  3  e'  riconosciuto  nel
          limite complessivo di 236,6  milioni  di  euro  per  l'anno
          2020. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  85  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.