Art. 21 Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici 1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, le parole «67,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro». 2. All'onere di cui al comma 1 pari a 169 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 25 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19). - 1. - 4. Omissis. 5. Il bonus di cui al comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di 236,6 milioni di euro per l'anno 2020. Omissis.». - Il testo del comma 5 dell'articolo 85 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.