Art. 21 bis 
 
Lavoro agile e  congedo  straordinario  per  i  genitori  durante  il
  periodo  di  quarantena  obbligatoria  del  figlio  convivente  per
  contatti scolastici 
 
  1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere  la  prestazione
di  lavoro  in  modalita'  agile  per  tutto  o  parte  del   periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente,
minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di  prevenzione
della azienda sanitaria locale (ASL)  territorialmente  competente  a
seguito di contatto verificatosi all'interno del  plesso  scolastico,
nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di  base,
attivita'  motoria  in  strutture  quali  palestre,  piscine,  centri
sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. 
  2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se
il contatto si e' verificato all'interno  di  strutture  regolarmente
frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 
  3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa
essere svolta in modalita'  agile  e  comunque  in  alternativa  alla
misura di cui ai commi 1 e  2,  uno  dei  genitori,  alternativamente
all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di
anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL
territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi
all'interno del plesso scolastico. 
  4. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  3  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  7,
un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo  articolo  23.  I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle  misure  di
cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attivita'  di
lavoro in modalita' agile o  comunque  non  svolge  alcuna  attivita'
lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di  fruire  di  alcuna
delle predette misure, salvo che non  sia  genitore  anche  di  altri
figli minori di anni quattordici avuti  da  altri  soggetti  che  non
stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3. 
  6.  Il  beneficio  di  cui  al  presente   articolo   puo'   essere
riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi
entro il 31 dicembre 2020. 
  7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e' riconosciuto nel limite
di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  8. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6,  e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari  a  51,5  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,
primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  successive
modificazioni. 
  10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  di  cui
al presente articolo con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
              «Art. 23 (Calcolo dell'indennita'). - 1.  Agli  effetti
          della  determinazione  della  misura  dell'indennita',  per
          retribuzione  s'intende  la  retribuzione   media   globale
          giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
          scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del
          quale ha avuto inizio il congedo di maternita'. 
              2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero
          relativo  alla  gratifica  natalizia  o  alla   tredicesima
          mensilita' e agli altri premi o  mensilita'  o  trattamenti
          accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. 
              3. Concorrono a  formare  la  retribuzione  gli  stessi
          elementi  che  vengono  considerati  agli   effetti   della
          determinazione   delle    prestazioni    dell'assicurazione
          obbligatoria per le indennita' economiche di malattia. 
              4.  Per  retribuzione  media  globale  giornaliera   si
          intende l'importo  che  si  ottiene  dividendo  per  trenta
          l'importo totale della retribuzione del mese  precedente  a
          quello nel corso del quale  ha  avuto  inizio  il  congedo.
          Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero  periodo
          lavorativo mensile per sospensione del rapporto  di  lavoro
          con diritto alla conservazione del posto  per  interruzione
          del rapporto stesso o per  recente  assunzione  si  applica
          quanto previsto al comma 5, lettera c). 
              5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei   settori   non
          agricoli,  per  retribuzione  media   globale   giornaliera
          s'intende: 
                a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro  o  per
          la effettuazione di ore di lavoro  straordinario,  l'orario
          medio  effettivamente  praticato   superi   le   otto   ore
          giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
          complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di  paga
          preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
          comunque retribuiti; 
                b) nei casi in  cui,  o  per  esigenze  organizzative
          contingenti  dell'azienda  o  per  particolari  ragioni  di
          carattere  personale  della  lavoratrice,  l'orario   medio
          effettivamente  praticato  risulti   inferiore   a   quello
          previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
          che si  ottiene  dividendo  l'ammontare  complessivo  degli
          emolumenti  percepiti  nel  periodo  di   paga   preso   in
          considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
          e moltiplicando il quoziente ottenuto per il  numero  delle
          ore giornaliere di lavoro previste  dal  contratto  stesso.
          Nei  casi  in  cui  i  contratti   di   lavoro   prevedano,
          nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro  identico
          per i primi cinque  giorni  della  settimana  e  un  orario
          ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
          che si ottiene dividendo  per  sei  il  numero  complessivo
          delle ore settimanali contrattualmente stabilite; 
                c) in tutti gli altri casi, l'importo che si  ottiene
          dividendo   l'ammontare   complessivo   degli    emolumenti
          percepiti nel periodo di paga preso in  considerazione  per
          il  numero  di  giorni  lavorati,  o  comunque  retribuiti,
          risultanti dal periodo stesso.». 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 22-ter del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.