Art. 22 
 
                  Fondo per la formazione personale 
                  delle casalinghe e dei casalinghi 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle  casalinghe
e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di
formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono
attivita' nell'ambito domestico,  in  via  prioritaria  delle  donne,
senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla
cura delle persone e dell'ambiente  domestico,  iscritte  e  iscritti
all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7  della  legge  3
dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo  all'acquisizione  di
competenze digitali, funzionali  all'inserimento  lavorativo  e  alla
valorizzazione delle attivita' di cura. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia
da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e  le
modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  3
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  3
          dicembre 1999, n. 493 (Norme per  la  tutela  della  salute
          nelle abitazioni e  istituzione  dell'assicurazione  contro
          gli infortuni domestici): 
              «Art. 7 (Assicurazione obbligatoria). - 1. E' istituita
          l'assicurazione obbligatoria  per  la  tutela  dal  rischio
          infortunistico per  invalidita'  permanente  derivante  dal
          lavoro svolto in ambito domestico,  di  seguito  denominata
          "assicurazione". 
              2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL. 
              3.   Sono   soggette    all'obbligo    di    iscrizione
          all'assicurazione le persone di eta' compresa tra 18  e  67
          anni che svolgono in via esclusiva attivita' di  lavoro  in
          ambito domestico. 
              4.  L'assicurazione  comprende  i  casi  di  infortunio
          avvenuti nell'ambito domestico  in  occasione  ed  a  causa
          dello svolgimento delle attivita' di  cui  all'articolo  6,
          comma  2,  lettera  a),  e  dai  quali  sia  derivata   una
          inabilita' permanente al lavoro non  inferiore  al  16  per
          cento.  Sono  esclusi  dall'assicurazione   gli   infortuni
          verificatisi al di fuori del territorio nazionale. 
              5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, il Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale, sentito il parere del comitato amministratore  del
          fondo di cui all'articolo 10 e con le  altre  modalita'  di
          cui all'articolo  11,  comma  3,  accerta  se  l'equilibrio
          finanziario ed economico del  Fondo  consente  l'inclusione
          nell'assicurazione dei casi di  infortunio  mortale  e,  in
          caso   affermativo,   adotta   con   proprio   decreto    i
          provvedimenti necessari.».