Art. 22 Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura. 2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici): «Art. 7 (Assicurazione obbligatoria). - 1. E' istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione". 2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL. 3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di eta' compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva attivita' di lavoro in ambito domestico. 4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 16 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.».