Art. 24 
 
             Misure urgenti per la tutela del patrimonio 
                    culturale e per lo spettacolo 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, al fine di  assicurare  lo  svolgimento  nel  territorio  di
competenza  delle  funzioni  di  tutela  e  di   valorizzazione   del
patrimonio   culturale   e   del   paesaggio   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, puo'  autorizzare,  a  decorrere
dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per
l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1,  dei
profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1,  comma  338,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non  oltre  il
31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per  singolo
incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di  euro  per  l'anno
2020 e di 16 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai  collaboratori
possono essere attribuite  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
procedimento. Ciascuna  Soprintendenza  assicura  il  rispetto  degli
obblighi di  pubblicita'  e  trasparenza  nelle  diverse  fasi  della
procedura. 
  2. Gli incarichi di collaborazione di  cui  all'articolo  1,  comma
602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  possono
essere conferiti per un ulteriore  periodo  di  durata  comunque  non
eccedente il termine del  31  dicembre  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa massima  di  25.000  euro  per
l'anno 2020. 
  3. Nelle more delle procedure concorsuali per il  reclutamento  del
personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il  31
dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo la misura massima di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi  dirigenziali
non generali di  cui  al  presente  comma  possono  essere  conferiti
esclusivamente  per  le  direzioni  periferiche   di   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,
nonche' per istituti e uffici periferici diversi  dagli  istituti  di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.  Ai  fini
di cui al presente comma i predetti  incarichi  dirigenziali  possono
essere conferiti esclusivamente al personale  delle  aree  funzionali
del medesimo Ministero, gia' in  servizio  a  tempo  indeterminato  e
comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a
detti  incarichi  prevedono  una  clausola  risolutiva  espressa  che
stabilisce la cessazione dall'incarico  all'atto  dell'assunzione  in
servizio, nei ruoli del personale del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, dei vincitori del  concorso  di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma  9.  La
quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo  periodo  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
comunque  previamente  autorizzata  dal  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione.  All'attuazione  del  presente  comma  si   provvede
comunque a valere sulle facolta' assunzionali  del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  4. Al fine di  favorire  l'accesso  dei  giovani  alle  professioni
culturali e di sostenere le attivita' di tutela e valorizzazione  nel
settore dei beni culturali, il Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma
5-bis del decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  rifinanziato
nella misura di 300.000 euro nell'anno 2020 e di 1  milione  di  euro
annui a decorrere dal 2021  e  ridenominato  «Fondo  giovani  per  la
cultura». Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
di accesso  al  Fondo  e  di  svolgimento  delle  relative  procedure
selettive. 
  5.  Al  fine  di   reclutare   personale   dotato   di   specifiche
professionalita'  tecniche  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  l'accesso
alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso
selettivo   di   formazione   bandito    dalla    Scuola    Nazionale
dell'Amministrazione, che si avvale, mediante  apposita  convenzione,
della Scuola dei beni e delle attivita' culturali,  per  gli  aspetti
relativi  alle  materie  specialistiche,  nonche'   per   i   profili
organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso. 
  6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei  posti
destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale
prova preselettiva e delle prove di esame, di cui  almeno  due  prove
scritte.  Il  bando  puo'   prevedere   una   terza   prova   scritta
obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli
specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di  natura  tecnica  inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 
  7. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  ed  e'
composta da un numero dispari di membri, di cui uno con  funzioni  di
presidente. 
  8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da  svolgersi  presso
la Scuola dei  beni  e  delle  attivita'  culturali,  possono  essere
ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  nonche'  di  dottorato  di  ricerca,  o  diploma  di
specializzazione, o  master  di  secondo  livello  conseguito  presso
universita' italiane o straniere. Al  corso-concorso  possono  essere
ammessi,  altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o  magistrale  oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti al decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  della
laurea. 
  9.  Il  corso-concorso  e'  coordinato   dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione  d'intesa  con  la  Scuola  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali  e  ha  la  durata  massima  di   dodici   mesi,
comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  nell'ambito  degli
ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del  corso  forniscono
ai partecipanti  una  formazione  complementare  rispetto  al  titolo
posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al  corso
e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa  di  studio  a
carico della Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali.  Agli
allievi  del  corso-concorso   selettivo   dipendenti   pubblici   e'
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  complessivo   in   godimento,   senza   alcun
trattamento di missione. 
  10. La percentuale dei posti da riservare al  personale  dipendente
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari
nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono  ammessi  alla  frequenza
del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite
dei posti di dirigente  disponibili  maggiorato  del  50  per  cento.
Coloro che hanno superato  il  corso-concorso  e  sono  collocati  in
graduatoria oltre i posti gia'  autorizzati,  sono  iscritti  secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un  elenco,  istituito  presso  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  al
quale il Ministero  puo'  attingere,  fino  ad  esaurimento,  per  la
copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti.  Il  Ministero  puo'
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo  assorbimento
degli iscritti al predetto elenco. 
  11.  Per  quanto  non  diversamente  disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a
4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,
si provvede: 
  a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di
euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114; 
  b) quanto a 25.000 euro per l'anno 2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse del Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui  alla  legge  30
aprile 1985, n. 163; 
  c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno  2021  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  13. All'attuazione  dei  commi  da  5  a  11  la  Scuola  Nazionale
dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attivita' culturali
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 338 e 602 dell'articolo
          1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1. - 1. - 337. Omissis. 
              338.  Al  fine  di  perseguire  piu'  efficacemente  le
          missioni istituzionali,  il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'   culturali   e'   autorizzato,   nel    rispetto
          dell'attuale  dotazione  organica,  ad  esperire  procedure
          concorsuali per l'assunzione, a decorrere  dall'anno  2020,
          di 500 unita' di personale di qualifica  non  dirigenziale,
          di cui 250  unita'  appartenenti  all'Area  III,  posizione
          economica  F1,  e  250  unita'  appartenenti  all'Area  II,
          posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno  2021,  di
          ulteriori  500  unita'  di  personale  di   qualifica   non
          dirigenziale, di cui 250 unita' appartenenti all'Area  III,
          posizione economica F1, e 250 unita' appartenenti  all'Area
          II, posizione economica  F1.  Agli  oneri  derivanti  dalle
          assunzioni  di  cui  al  presente  comma,  pari   ad   euro
          18.620.405 per l'anno 2020 e ad  euro  37.240.810  annui  a
          decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
          b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato
          ai sensi del comma 298 del presente articolo. 
              339. - 601. Omissis. 
              602. Al fine di proseguire l'attivita' di  monitoraggio
          dei    piani    di     risanamento     delle     fondazioni
          lirico-sinfoniche,    le    funzioni    del     commissario
          straordinario di  cui  al  comma  3  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono
          prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico e'
          conferito con le modalita' di cui al medesimo articolo  11,
          commi 3 e 5. A supporto delle attivita' del commissario, la
          Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  in  deroga  ai   limiti   finanziari
          previsti dalla legislazione vigente, puo' conferire fino  a
          tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  a
          persone di comprovata  qualificazione  professionale  nella
          gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel
          settore artisticoculturale, per la durata massima di dodici
          mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per  ciascuno
          degli   anni   2019   e   2020.   Agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione del presente comma, nel limite  massimo  di
          175.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del Fondo unico per lo spettacolo, di  cui  alla  legge  30
          aprile 1985, n. 163. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  7  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1.  -  5-bis.
          Omissis. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
              "1. - 5-quater. Omissis. 
              6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le  parole  «31  dicembre  2018»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:   «31   dicembre   2020».   La
          percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  puo'  essere  elevata
          dall'8 per cento al 10 per cento, a valere  sulle  facolta'
          assunzionali di ciascuna  amministrazione.  La  percentuale
          del 30 per cento  di  cui  al  comma  6-quater  del  citato
          articolo 19 del decreto legislativo n. 165  del  2001  puo'
          essere elevata al 38 per cento,  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel
          predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina  ivi
          prevista. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 19  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.  -
          5-ter. Omissis. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 5-bis  dell'articolo  2
          del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99  (Primi
          interventi urgenti per la promozione  dell'occupazione,  in
          particolare giovanile, della coesione sociale,  nonche'  in
          materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
          finanziarie urgenti): 
              «Art.   2   (Interventi   straordinari   per   favorire
          l'occupazione,  in  particolare  giovanile).  -  1.  -   5.
          Omissis. 
              5-bis. Al fine di sostenere la tutela del  settore  dei
          beni culturali e' istituito, per  l'anno  2014,  presso  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo un Fondo straordinario con stanziamento  pari  a  1
          milione di euro, denominato "Fondo  mille  giovani  per  la
          cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e
          di orientamento nei settori delle attivita' e  dei  servizi
          per cultura rivolti a giovani  fino  a  ventinove  anni  di
          eta'. Con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti  i
          criteri e le modalita'  di  accesso  al  Fondo  di  cui  al
          presente comma. 
              Omissis.». 
              - Il decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509
          recante «Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
          didattica  degli  atenei»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento  di  disciplina
          in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
          dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n.  70  recante  «Regolamento  recante  riordino  del
          sistema  di  reclutamento  e  formazione   dei   dipendenti
          pubblici e delle Scuole pubbliche di  formazione,  a  norma
          dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          italiana del 24 giugno 2013, n. 146. 
              - La legge  30  aprile  1985,  n.  163  recante  «Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo»  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica italiana del 4 maggio 1985, n. 104.