Art. 24 bis 
 
           Misure urgenti per la tutela dell'associazione 
          Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  le  politiche  in  materia  di   pari
opportunita' e di riconoscere  il  valore  sociale  e  culturale  del
sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto  a
favore delle donne durante l'epidemia  da  COVID-19,  e'  finanziata,
nella  misura  di  900.000  euro  per  l'anno  2020,   l'associazione
Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare  gli
importi destinati all'estinzione del debito pregresso  del  Consorzio
nei confronti di Roma Capitale. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «Art. 1. - 1. - 199. Omissis. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.».