Art. 25 
 
          Disposizioni in materia di procedure concorsuali 
 
  1. Al fine di semplificare  le  procedure  concorsuali,  ridurne  i
tempi di svolgimento  e  tutelare  la  salute  dei  candidati  e  del
personale preposto  alla  organizzazione  e  allo  svolgimento  delle
relative  procedure,  al  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da  «In  via
sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel
rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di
lavoro»; 
  b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e  fino  al
31 dicembre 2020» sono soppresse; 
  c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ferma restando l'assunzione  dei  vincitori  dei  concorsi
gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a  bandire
nuovi concorsi solo previo completo assorbimento  degli  iscritti  al
predetto elenco.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 247,  249  e  250,
          comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 247 (Semplificazione e svolgimento  in  modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  della
          Commissione RIPAM). - 1. Nel rispetto delle  condizioni  di
          salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle
          previste dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56,  le
          procedure concorsuali per reclutamento  del  personale  non
          dirigenziale di cui  all'art.  4,  comma  3-quinquies,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  e  di
          cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate
          anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale  secondo
          le previsioni del presente articolo. 
              2.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi  di
          svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base  della
          provenienza geografica dei  candidati,  utilizzando  idonei
          locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
          universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
          anche   avvalendosi   del   coordinamento   dei    prefetti
          territorialmente competenti. L'individuazione da parte  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica   delle   strutture
          disponibili di cui al presente comma avviene tenendo  conto
          delle esigenze di economicita' delle procedure  concorsuali
          e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente delle amministrazioni destinatarie  delle  predette
          procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti  gli
          oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 
              3.   La   prova   orale   puo'   essere    svolta    in
          videoconferenza,   attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
          informatici e digitali, garantendo comunque  l'adozione  di
          soluzioni tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della
          stessa,  l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la
          sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
              4. La domanda di partecipazione ai concorsi di  cui  al
          presente art. e' presentata  entro  quindici  giorni  dalla
          pubblicazione   del   bando   nella   Gazzetta   Ufficiale,
          esclusivamente  in  via  telematica,  attraverso   apposita
          piattaforma digitale gia'  operativa  o  predisposta  anche
          avvalendosi   di   aziende   pubbliche,   private,   o   di
          professionisti specializzati  in  selezione  di  personale,
          anche  tramite  il  riuso  di   soluzioni   o   applicativi
          esistenti. 
              5. Per la partecipazione al concorso il candidato  deve
          essere in possesso di un  indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata (PEC)  a  lui  intestato  e  registrarsi  nella
          piattaforma attraverso il  Sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID).   Ogni   comunicazione   concernente   il
          concorso, compreso il calendario delle relative prove e del
          loro  esito,   e'   effettuata   attraverso   la   predetta
          piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle  prove  sono
          resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso  da
          remoto attraverso l'identificazione del  candidato,  almeno
          dieci giorni prima della data stabilita per lo  svolgimento
          delle stesse. 
              6.   Per   l'applicazione   software   dedicata    allo
          svolgimento  delle  prove   concorsuali   e   le   connesse
          procedure,  ivi  compreso  lo  scioglimento  dell'anonimato
          anche  con  modalita'  digitali,  il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo'  avvalersi
          di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a  carico
          delle   amministrazioni    interessate    alle    procedure
          concorsuali  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              7. La commissione  esaminatrice  comunica  i  risultati
          delle prove ai candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di
          concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
          possono svolgere i propri lavori in  modalita'  telematica,
          garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'  delle
          comunicazioni. 
              8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
          professionali del personale reclutato secondo le  modalita'
          di cui al presente art., e' individuato  esclusivamente  in
          base al titolo di studio definito dal contratto  collettivo
          nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici  titoli
          professionali    previsti    dalle    singole     pubbliche
          amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo. 
              9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.
          3, comma  15,  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  individua  i   componenti   delle
          commissioni esaminatrici sulla base  di  manifestazioni  di
          interesse pervenute a seguito di apposito avviso  pubblico.
          A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
          presente art., i termini di cui all'art. 53, comma 10,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   relativi
          all'autorizzazione a rivestire  l'incarico  di  commissario
          nelle procedure concorsuali di cui al presente  art.,  sono
          rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. 
              10. All'art. 3, comma 13, della legge 19  giugno  2019,
          n. 56,  le  parole  da  «I  compensi  stabiliti»  a  «della
          presente legge» sono soppresse. 
              11. Alle procedure concorsuali di cui al presente  art.
          non si applica la riserva di cui all'art. 52, comma  1-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              12. Per le procedure di cui al presente art., i termini
          previsti  dall'art.  34-bis,  commi  2  e  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   sono   stabiliti,
          rispettivamente, in sette e quindici giorni.» 
              «Art. 249 (Semplificazione e svolgimento  in  modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  i  principi  e  i
          criteri direttivi concernenti lo  svolgimento  delle  prove
          concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
          di tecnologia digitale di cui alle lettere  a)  e  b),  del
          comma 1 dell'art. 248, nonche' le modalita' di  svolgimento
          delle attivita' delle commissioni esaminatrici  di  cui  al
          comma 7 dell'art. 247,  e  quelle  di  presentazione  della
          domanda di partecipazione  di  cui  ai  commi  4  e  5  del
          medesimo art. 247, possono essere applicati  dalle  singole
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze  di
          polizia ad  ordinamento  civile  e  militare  e  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.» 
              «Art.  250  (Scuola  Nazionale  dell'amministrazione  e
          conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici
          di ricerca). - 1. -. 
              3. Omissis. 
              4. Sono ammessi alla frequenza  del  corso-concorso  di
          cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro  il
          limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50
          per cento. Coloro che hanno superato il  corso-concorso  di
          cui al comma 1 e sono  collocati  in  graduatoria  oltre  i
          posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo  l'ordine  di
          graduatoria finale,  in  un  elenco,  istituito  presso  il
          Dipartimento  della  funzione   pubblica,   al   quale   le
          amministrazioni,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   2021,
          attingono, fino ad  esaurimento,  per  la  copertura  delle
          posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione
          dei vincitori dei concorsi  gia'  autorizzati  a  qualsiasi
          titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          le  amministrazioni  possono  procedere  a  bandire   nuovi
          concorsi solo previo completo assorbimento  degli  iscritti
          al predetto elenco. 
              Omissis.»