Art. 25 bis 
 
Semplificazione  della  procedura  di  accesso   alla   carriera   di
  segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022 
 
  1. Al fine di  sopperire  alla  carenza  di  segretari  comunali  e
provinciali  per  l'adeguato  supporto  al  ripristino  della   piena
operativita' degli enti locali, per  il  triennio  2020-2022,  l'albo
nazionale dei segretari comunali  e  provinciali  bandisce  procedure
selettive  semplificate  di  accesso  alla  carriera  di   segretario
comunale e provinciale, prevedendo: 
  a) la possibilita' di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo  13,
comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4  dicembre  1997,  n.  465,  in  sedi  decentrate  e  con
modalita'  telematiche  o,  comunque,  in  modo  da  consentirne   la
valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; 
  c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due  prove  scritte,
anche nella medesima data ed anche consistenti in una  pluralita'  di
quesiti a risposta aperta; la  prima  prova  scritta  ha  ad  oggetto
argomenti  di  carattere  giuridico,  con  specifico  riferimento  al
diritto costituzionale e/o  diritto  amministrativo  e/o  ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad
oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con
specifico riferimento ad economia politica, scienza delle  finanze  e
diritto finanziario e/o ordinamento  finanziario  e  contabile  degli
enti locali, nonche' management pubblico; 
  d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare  in  ogni
caso  almeno  le  materie  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere  accertata
anche la conoscenza di  lingue  straniere;  tale  prova  puo'  essere
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e  la
tracciabilita' delle comunicazioni; 
  e) la possibilita' di articolazione della commissione  esaminatrice
in sottocommissioni. 
  2. Per quanto non diversamente disciplinato dal  presente  articolo
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo  13  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre  1997,  n.  465.  Restano  ferme  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 16-ter del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
  3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dei commi 4 e 5  dell'art.  247  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.   465
          (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
          dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
          comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127): 
              «Art. 13 (Accesso in  carriera).  -  1.  Sono  iscritti
          all'albo nazionale, nella  prima  fascia  professionale,  i
          laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
          politiche, in  possesso  dell'abilitazione  concessa  dalla
          Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della legge. 
              2. L'abilitazione di cui al comma 1  e'  rilasciata  al
          termine del corso-concorso di formazione  della  durata  di
          diciotto mesi, seguito da tirocinio  pratico  di  sei  mesi
          presso uno o piu' comuni. 
              3. Al corso si accede mediante  concorso  pubblico  per
          esami  bandito  per  un  numero  di  posti  preventivamente
          determinato dal consiglio nazionale di amministrazione,  in
          relazione alle esigenze di immissione  nell'albo  stabilite
          dall'art. 17, comma 77, della legge. 
              4.  Gli  esami  di  concorso  sono  preceduti  da   una
          selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
          una  serie  di  quesiti  a  risposta  sintetica,   la   cui
          valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
          di strumenti automatizzati. Le procedure di  concorso  sono
          espletate da apposite commissioni. 
              5. Gli esami  del  concorso  consistono  in  tre  prove
          scritte  ed  una   orale.   Il   consiglio   nazionale   di
          amministrazione determina le materie  oggetto  delle  prove
          che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le  seguenti:
          diritto   costituzionale   e/o   diritto    amministrativo,
          legislazione   amministrativa,   statale   e/o   regionale,
          ordinamento finanziario e contabile degli enti  locali  e/o
          diritto tributario e/o  scienza  delle  finanze  e  diritto
          finanziario,  ragioneria  applicata   agli   enti   locali,
          politica di bilancio  e  gestione  delle  risorse,  tecnica
          normativa e tecniche di  direzione.  Determina  inoltre  il
          punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove. 
              6. Al corso e' ammesso un numero di  candidati  pari  a
          quello predeterminato ai sensi del comma 3,  maggiorato  di
          una percentuale del 30%. Durante il  corso  sono  previste,
          con  cadenza  semestrale,  verifiche  volte  ad   accertare
          l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli  organi  della
          Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. 
              Al termine del corso, si provvede alla verifica  finale
          dell'apprendimento  ed  alla  conseguente   predisposizione
          della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata  dal
          consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione  nella
          graduatoria da' diritto all'iscrizione  all'albo  nazionale
          nella fascia iniziale. 
              7.   Il   consiglio   nazionale   di    amministrazione
          disciplina, inoltre, i casi di  esclusione  dal  corso  per
          mancato   superamento   della   verifica   semestrale    di
          apprendimento prevista dal comma 6. 
              8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di
          studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento
          economico corrispondente alla prima fascia professionale in
          relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'art. 17,
          comma 80, della legge. 
              9. Il consiglio nazionale  di  amministrazione  assegna
          alle sezioni regionali, secondo l'ordine della  graduatoria
          approvata e sulla  base  delle  preferenze  espresse  dagli
          interessati, coloro che  hanno  conseguito  l'abilitazione,
          tenendo conto delle esigenze  di  personale  delle  singole
          sezioni regionali. 
              10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
          automaticamente   la   cancellazione   dall'albo    e    la
          restituzione di  una  percentuale  della  borsa  di  studio
          percepita,   fissata    dal    consiglio    nazionale    di
          amministrazione   secondo   le   modalita'   dallo   stesso
          stabilite.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16-ter  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
              «Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento
          delle funzioni dei segretari comunali e provinciali). -  1.
          Il  corso-concorso  di  formazione  previsto  dal  comma  2
          dell'art.  13  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha  la
          durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di
          due mesi presso uno o piu'  comuni.  Durante  il  corso  e'
          effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento,
          secondo i criteri stabiliti  dal  Consiglio  direttivo  per
          l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.  Nel
          biennio  successivo  alla  data  della  prima  nomina,   il
          segretario  reclutato  a  seguito  del  corso-concorso   di
          formazione di cui al presente comma e' tenuto,  a  pena  di
          cancellazione dall'albo nazionale dei segretari comunali  e
          provinciali, ad assolvere a obblighi formativi  suppletivi,
          in misura pari ad almeno centoventi ore  annuali,  mediante
          la partecipazione a corsi organizzati, anche con  modalita'
          telematiche,     nell'ambito      della      programmazione
          dell'attivita' didattica  di  cui  all'art.  10,  comma  7,
          lettera b), del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213. 
              2. Una quota non superiore al 30 per  cento  dei  posti
          del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'art. 13 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo'  essere  riservata
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti
          per  l'accesso  alla  carriera  dei  segretari  comunali  e
          provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio  di  almeno
          cinque anni in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle
          quali e'  previsto  il  possesso  dei  medesimi  titoli  di
          studio. 
              3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  alle
          procedure di reclutamento in corso alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, per
          le quali  non  sia  stato  avviato  il  relativo  corso  di
          formazione. 
              4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto,   per   quanto   non
          diversamente disciplinato dal presente art., continuano  ad
          applicarsi le disposizioni dell'art. 13 del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  4  dicembre
          1997, n. 465. 
              5. Al fine di sopperire con  urgenza  alla  carenza  di
          segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
          riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
          al sesto corso-concorso  selettivo  di  formazione  per  il
          conseguimento   dell'abilitazione   richiesta    ai    fini
          dell'iscrizione di  224  segretari  comunali  nella  fascia
          iniziale  dell'Albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e
          provinciali, di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
          per  gli  affari  interni  e  territoriali  del   Ministero
          dell'interno 18 dicembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - 4ª Serie speciale -  n.  102  del  28  dicembre
          2018, una sessione aggiuntiva del  corso-concorso  previsto
          dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 4 dicembre  1997,  n.  465,
          destinata  a  223  borsisti  ai  fini  dell'iscrizione   di
          ulteriori 172  segretari  comunali  nella  fascia  iniziale
          dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. 
              6. Alla sessione aggiuntiva di  cui  al  comma  5  sono
          ammessi i candidati che  abbiano  conseguito  il  punteggio
          minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di  cui
          al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla  sessione
          ordinaria e non si siano collocati  in  posizione  utile  a
          tale fine, secondo  l'ordine  della  relativa  graduatoria,
          nonche', su domanda e previa verifica della permanenza  dei
          requisiti, i candidati che,  essendo  risultati  idonei  ai
          concorsi per l'accesso al terzo,  al  quarto  e  al  quinto
          corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla  frequentazione
          dei corsi stessi, a condizione che  abbiano  conseguito  il
          punteggio minimo di idoneita'. 
              7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del
          presente art. si provvede con le modalita' di cui  all'art.
          7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e all'art. 10, comma 5, del decreto-legge  10
          ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
              8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva
          di  cui  al  comma  5  nell'albo  nazionale  dei  segretari
          comunali  e  provinciali   e'   comunque   subordinata   al
          conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
          rilasciata in conformita' alla disciplina vigente. 
              9. Nei tre anni successivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
          comuni aventi popolazione fino  a  5.000  abitanti,  ovvero
          popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso  di
          comuni che  abbiano  stipulato  tra  loro  convenzioni  per
          l'ufficio di segreteria, qualora sia  vacante  la  sede  di
          segreteria, singola o  convenzionata,  e  la  procedura  di
          pubblicizzazione finalizzata  alla  nomina  del  segretario
          titolare ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  4  dicembre
          1997, n. 465, sia andata deserta e  non  risulti  possibile
          assegnare  un  segretario   reggente,   a   scavalco,   con
          riferimento al contingente di personale in  disponibilita',
          le funzioni attribuite  al  vicesegretario  possono  essere
          svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta  del
          sindaco, previa autorizzazione del Ministero  dell'interno,
          per  un  periodo  comunque  non  superiore  a  dodici  mesi
          complessivi, da un funzionario  di  ruolo  in  servizio  da
          almeno due anni presso un  ente  locale,  in  possesso  dei
          requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso
          dell'ente locale di appartenenza e  consenso  dello  stesso
          interessato. Il sindaco e'  tenuto  ad  avviare  una  nuova
          procedura di pubblicizzazione per la nomina del  segretario
          titolare entro i novanta giorni successivi al  conferimento
          delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario
          incaricato e' tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di
          almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con
          modalita' telematiche, secondo le modalita'  stabilite  dal
          Consiglio  direttivo  dell'albo  nazionale  dei   segretari
          comunali e provinciali, a valere sulle risorse  disponibili
          a  legislazione  vigente.  Resta  salva  per  il  Ministero
          dell'interno la possibilita' di assegnare, in ogni momento,
          un segretario reggente, anche a scavalco. 
              10. Le disposizioni del comma 9 del  presente  art.  si
          applicano anche qualora il comune avente  i  requisiti  ivi
          indicati  stipuli  una   convenzione   per   l'ufficio   di
          segreteria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia  una
          in corso, purche' la sede di segreteria risulti vacante. 
              11. La classe di segreteria delle convenzioni  previste
          dall'art. 98, comma 3, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  determinata  dalla
          somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. 
              12. Le modalita'  e  la  disciplina  di  dettaglio  per
          l'applicazione  dei  nuovi   criteri   di   classificazione
          previsti dal presente art., compresa  la  disciplina  della
          relativa fase transitoria, sono definite  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, da adottare,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  7,
          lettera a), del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267. 
              13. I nuovi criteri  di  classificazione  previsti  dal
          presente art. si applicano  alle  convenzioni  stipulate  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 12. Per le convenzioni  stipulate  sulla  base
          dei nuovi criteri, ai segretari  posti  in  disponibilita',
          titolari  di  sedi   convenzionate,   e'   corrisposto   il
          trattamento economico in godimento presso l'ultima sede  di
          servizio, previsto dal contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro di categoria, con esclusione della  retribuzione  di
          posizione, che e' riconosciuta nella misura pari  a  quella
          stabilita per il comune capofila.»