Art. 26 bis Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza 1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale): «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). - 1. -. 2. Omissis. 3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.» - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 24-bis.