Art. 26 bis 
 
             Implementazione dei centri per il recupero 
                   degli uomini autori di violenza 
 
  1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di
genere  anche  in  conseguenza   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere  e
la prevenzione della stessa e  specificamente  per  contrastare  tale
fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori  di  violenza,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.
Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa  autorizzato,
esclusivamente all'istituzione  e  al  potenziamento  dei  centri  di
riabilitazione per uomini maltrattanti. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  19  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita'). - 1. -. 
              2. Omissis. 
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.