Art. 4 Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze 1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»; b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.». 2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 88 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. Omissis.».