Art. 8 
 
      Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti 
            a termine e di contratti di somministrazione 
 
  1.  All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81 e fino al 31 dicembre  2020,  ferma  restando  la  durata  massima
complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o  prorogare
per un periodo massimo  di  dodici  mesi  e  per  una  sola  volta  i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza
delle condizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato. 
  1-bis.   In   considerazione   dell'attuale   fase   di    rilancio
dell'economia e al fine di garantire  la  continuita'  occupazionale,
all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in  cui  il
contratto di somministrazione tra  l'agenzia  di  somministrazione  e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'  impiegare
in missione, per periodi superiori  a  ventiquattro  mesi  anche  non
continuativi, il medesimo  lavoratore  somministrato,  per  il  quale
l'agenzia  di  somministrazione  abbia  comunicato   all'utilizzatore
l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in  capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La  disposizione
di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  93  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o  rinnovo
          di contratti  a  termine  e  di  proroga  di  contratti  di
          apprendistato).  -   1.   In   conseguenza   dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo  21  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81  e  fino  al  31
          dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva
          di ventiquattro mesi, e' possibile  rinnovare  o  prorogare
          per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola  volta
          i contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,
          anche in assenza delle condizioni di cui  all'articolo  19,
          comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              1-bis. Abrogato.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della  Legge  10  dicembre  2014,  n.  183),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  31   (Somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
          dei contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore,  il
          numero  dei  lavoratori  somministrati  con  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  non  puo'
          eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a  tempo
          indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°  gennaio
          dell'anno  di  stipula  del  predetto  contratto,  con   un
          arrotondamento del decimale  all'unita'  superiore  qualora
          esso sia eguale o superiore  a  0,5.  Nel  caso  di  inizio
          dell'attivita' nel corso dell'anno, il  limite  percentuale
          si computa sul numero dei lavoratori a tempo  indeterminato
          in  forza  al  momento  della  stipula  del  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo  indeterminato.  Possono
          essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
          lavoratori   assunti   dal    somministratore    a    tempo
          indeterminato.  Nel   caso   in   cui   il   contratto   di
          somministrazione  tra  l'agenzia  di   somministrazione   e
          l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore  puo'
          impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
          mesi  anche  non  continuativi,  il   medesimo   lavoratore
          somministrato, per il quale l'agenzia  di  somministrazione
          abbia  comunicato  all'utilizzatore  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato,   senza   che   cio'   determini   in   capo
          all'utilizzatore stesso la costituzione di un  rapporto  di
          lavoro   a   tempo   indeterminato   con   il    lavoratore
          somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
          ha efficacia fino al 31 dicembre 2021. 
              Omissis.».