Art. 9 
 
      Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, 
            degli stabilimenti termali e dello spettacolo 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo
2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne'  di  NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a
1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne'  di
rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori  diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio  2019  e  il  17  marzo  2020  e  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
  b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 
  c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il  1°
gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di  contratti
autonomi  occasionali  riconducibili   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del
17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito  nello  stesso  arco
temporale di almeno un contributo mensile; 
  d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo  19  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad  altre  forme  previdenziali
obbligatorie. 
  3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
  a) titolari di  altro  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  b) titolari di pensione. 
  4. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38  del  decreto
legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una
indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro; la  medesima  indennita'
viene  erogata  anche  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo   pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
  a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17
marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato  nel
settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali,   di   durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
  b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di  lavoro  a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
  c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e  5  non  sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni. Le suddette indennita' sono cumulabili  con  l'assegno
ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  7. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  8. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilita'   di   richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli da  13  a  18  del
          citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 13 (Definizione  e  casi  di  ricorso  al  lavoro
          intermittente). - 1. Il contratto di  lavoro  intermittente
          e' il contratto, anche a  tempo  determinato,  mediante  il
          quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore  di
          lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa  in
          modo  discontinuo  o  intermittente  secondo  le   esigenze
          individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
          alla possibilita' di svolgere  le  prestazioni  in  periodi
          predeterminati  nell'arco  della  settimana,  del  mese   o
          dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i  casi  di
          utilizzo del  lavoro  intermittente  sono  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              2. Il contratto di lavoro intermittente  puo'  in  ogni
          caso essere concluso con soggetti con meno di  24  anni  di
          eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte  entro
          il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. 
              3. In  ogni  caso,  con  l'eccezione  dei  settori  del
          turismo, dei  pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore a quattrocento  giornate  di
          effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In  caso  di
          superamento del predetto periodo il  relativo  rapporto  si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
              4. Nei periodi  in  cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
              5. Le disposizioni della presente sezione  non  trovano
          applicazione ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          pubbliche amministrazioni.». 
              «Art. 14 (Divieti). -  1.  E'  vietato  il  ricorso  al
          lavoro intermittente: 
                a) per la sostituzione di lavoratori  che  esercitano
          il diritto di sciopero; 
                b)  presso  unita'  produttive  nelle  quali  si   e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  che  hanno  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di lavoro intermittente, ovvero  presso  unita'  produttive
          nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o  una
          riduzione  dell'orario  in  regime  di  cassa  integrazione
          guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle  mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
                c) ai datori di lavoro che non  hanno  effettuato  la
          valutazione dei rischi in applicazione della  normativa  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.». 
              «Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto  di
          lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai  fini
          della prova dei seguenti elementi: 
                a) durata e  ipotesi,  oggettive  o  soggettive,  che
          consentono  la   stipulazione   del   contratto   a   norma
          dell'articolo 13; 
                b)   luogo   e   modalita'   della    disponibilita',
          eventualmente garantita  dal  lavoratore,  e  del  relativo
          preavviso di chiamata del lavoratore, che non  puo'  essere
          inferiore a un giorno lavorativo; 
                c) trattamento economico  e  normativo  spettante  al
          lavoratore  per  la   prestazione   eseguita   e   relativa
          indennita' di disponibilita', ove prevista; 
                d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro  e'
          legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione  di
          lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della prestazione; 
                e) tempi e modalita' di pagamento della  retribuzione
          e della indennita' di disponibilita'; 
                f) misure di sicurezza  necessarie  in  relazione  al
          tipo di attivita' dedotta in contratto. 
              2.  Fatte  salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei
          contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali   o   la   rappresentanza   sindacale    unitaria
          sull'andamento  del  ricorso   al   contratto   di   lavoro
          intermittente. 
              3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o  di
          un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
          trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a  comunicarne
          la durata alla direzione territoriale del lavoro competente
          per territorio,  mediante  sms  o  posta  elettronica.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica  amministrazione,   possono   essere   individuate
          modalita' applicative della disposizione di  cui  al  primo
          periodo, nonche' ulteriori modalita'  di  comunicazione  in
          funzione  dello  sviluppo  delle  tecnologie.  In  caso  di
          violazione degli obblighi  di  cui  al  presente  comma  si
          applica la sanzione amministrativa  da  euro  400  ad  euro
          2.400 in relazione a ciascun lavoratore per  cui  e'  stata
          omessa la comunicazione. Non si  applica  la  procedura  di
          diffida di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  23
          aprile 2004, n. 124.». 
              «Art. 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1. La misura
          dell'indennita' mensile di  disponibilita',  divisibile  in
          quote orarie, e' determinata dai contratti collettivi e non
          e' comunque inferiore all'importo fissato con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentite  le
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale. 
              2.  L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa   dal
          computo  di  ogni  istituto  di  legge   o   di   contratto
          collettivo. 
              3. L'indennita' di  disponibilita'  e'  assoggettata  a
          contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
          in  deroga  alla   normativa   in   materia   di   minimale
          contributivo. 
              4. In caso di malattia o di altro evento che gli  renda
          temporaneamente impossibile rispondere  alla  chiamata,  il
          lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore
          di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante
          il  quale  non  matura   il   diritto   all'indennita'   di
          disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui  al
          periodo  precedente,  il  lavoratore   perde   il   diritto
          all'indennita' per un periodo  di  quindici  giorni,  salvo
          diversa previsione del contratto individuale. 
              5.  Il  rifiuto  ingiustificato  di   rispondere   alla
          chiamata  puo'  costituire  motivo   di   licenziamento   e
          comportare la restituzione della  quota  di  indennita'  di
          disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione convenzionale in  riferimento  alla  quale  il
          lavoratore  intermittente  puo'   versare   la   differenza
          contributiva  per  i  periodi  in  cui  ha  percepito   una
          retribuzione inferiore a  quella  convenzionale  ovvero  ha
          usufruito  dell'indennita'   di   disponibilita'   fino   a
          concorrenza del medesimo importo.». 
              «Art. 17 (Principio di non discriminazione).  -  1.  Il
          lavoratore intermittente non deve ricevere, per  i  periodi
          lavorati e a parita' di  mansioni  svolte,  un  trattamento
          economico  e  normativo  complessivamente  meno  favorevole
          rispetto al lavoratore di pari livello. 
              2. Il trattamento economico, normativo e  previdenziale
          del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione
          della prestazione lavorativa  effettivamente  eseguita,  in
          particolare   per   quanto   riguarda    l'importo    della
          retribuzione globale e delle singole  componenti  di  essa,
          nonche' delle  ferie  e  dei  trattamenti  per  malattia  e
          infortunio, congedo di maternita' e parentale.». 
              «Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente).  -  1.
          Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di  fonte
          legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
          dei  dipendenti  del  datore  di  lavoro,   il   lavoratore
          intermittente e' computato  nell'organico  dell'impresa  in
          proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto
          nell'arco di ciascun semestre.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2222  del
          codice civile: 
              «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
          obbliga a compiere verso un  corrispettivo  un'opera  o  un
          servizio,  con  lavoro  prevalentemente  proprio  e   senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano le norme di questo capo, salvo  che  il  rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  26  dell'articolo  2
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. Omissis. 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 19 (Vendite effettuate presso  il  domicilio  dei
          consumatori). - 1. - 2. 
              3.  Nella  segnalazione  certificata   di   inizio   di
          attivita'  deve  essere  dichiarata  la   sussistenza   dei
          requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 
              4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende  avvalersi
          per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,  ne  comunica
          l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo  nel
          quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
          dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati  devono  essere
          in possesso dei requisiti di  onorabilita'  prescritti  per
          l'esercizio dell'attivita' di vendita. 
              5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
          riconoscimento alle persone incaricate, che  deve  ritirare
          non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo
          5, comma 2. 
              6. Il tesserino di riconoscimento di  cui  al  comma  5
          deve  essere  numerato  e  aggiornato   annualmente,   deve
          contenere le generalita' e la  fotografia  dell'incaricato,
          l'indicazione a stampa della sede e  dei  prodotti  oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita. 
              7.  Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati   si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante. 
              8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
          e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente  le  operazioni  disciplinate  dal   presente
          articolo. 
              9.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27   e
          successive modificazioni: 
              «Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo). - 1.
          Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni  Lavoratori  dello
          spettacolo, con almeno 30  contributi  giornalieri  versati
          nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non
          superiore a 50.000 euro, e non  titolari  di  pensione,  e'
          riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020,  pari
          a 600 euro. L'indennita' di cui al  presente  articolo  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i
          lavoratori titolari di rapporto di lavoro  dipendente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              3. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              4 Alla copertura  degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27   e
          successive modificazioni: 
              «Art. 44 (Istituzione  del  Fondo  per  il  reddito  di
          ultima istanza a  favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal
          virus COVID-19). -  1.  Al  fine  di  garantire  misure  di
          sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e  autonomi
          che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica  da  COVID
          19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o  il
          loro rapporto  di  lavoro  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, un Fondo  denominato  "Fondo  per  il  reddito  di
          ultima istanza" volto  a  garantire  il  riconoscimento  ai
          medesimi  soggetti  di  cui  al  presente  comma,  di   una
          indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di  euro  per
          l'anno 2020. 
              2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  del  Lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
          definiti  i  criteri  di  priorita'  e  le   modalita'   di
          attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche'  la
          eventuale quota del limite di spesa di cui al  comma  1  da
          destinare, in  via  eccezionale,  in  considerazione  della
          situazione di emergenza  epidemiologica,  al  sostegno  del
          reddito dei professionisti iscritti agli  enti  di  diritto
          privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - La legge 12 giugno 1984, n.  222  recante  «Revisione
          della  disciplina  della   invalidita'   pensionabile»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
          16 giugno 1984, n. 165. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 31 dicembre 1986, n. 302. 
              - Si riporta il testo degli articoli 78, 84,  85  e  98
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione
          del Fondo per il reddito di ultima  istanza  a  favore  dei
          lavoratori danneggiati dal virus COVID-19). -  1.  Ai  fini
          del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020
          dell'indennita'   per   il   sostegno   del   reddito   dei
          professionisti iscritti agli enti  di  diritto  privato  di
          previdenza obbligatoria di cui ai  decreti  legislativi  30
          giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo
          44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  1,  le  parole  "300   milioni"   sono
          sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni"; 
                b) al comma 2, la parola "trenta" e' sostituita dalla
          seguente: "sessanta". 
              2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al
          comma 1, i soggetti titolari della prestazione,  alla  data
          di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                a) titolari di  contratto  di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato; 
                b) titolari di pensione. 
              3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
          e' abrogato. 
              4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a
          650 milioni di euro per l'anno 2020 si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265.». 
              «Art. 84 (Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati
          dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19).  -   1.   Ai
          soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita'  pari  a  600
          euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. 
              2. Ai liberi professionisti  titolari  di  partita  IVA
          attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie, che abbiano subito una  comprovata  riduzione
          di almeno il 33 per cento del reddito del secondo  bimestre
          2020, rispetto al reddito del  secondo  bimestre  2019,  e'
          riconosciuta una indennita' per il mese di maggio 2020 pari
          a 1000 euro. A tal fine il reddito e'  individuato  secondo
          il principio di cassa come differenza  tra  i  ricavi  e  i
          compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute  nel
          periodo  interessato   e   nell'esercizio   dell'attivita',
          comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine  il
          soggetto deve presentare all'Inps la  domanda  nella  quale
          autocertifica il possesso dei requisiti di cui al  presente
          comma. L'Inps comunica all'Agenzia  delle  entrate  i  dati
          identificativi   dei   soggetti   che   hanno    presentato
          l'autocertificazione  per  la   verifica   dei   requisiti.
          L'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'Inps  l'esito  dei
          riscontri  effettuati  sulla  verifica  dei  requisiti  sul
          reddito di cui sopra con modalita' e termini  definiti  con
          accordi di cooperazione tra le parti. 
              3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione
          coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione  separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, non titolari di pensione e non  iscritti  ad  altre
          forme previdenziali obbligatorie, che  abbiano  cessato  il
          rapporto di lavoro alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' per il mese
          di maggio 2020 pari a 1000 euro. 
              4. Ai soggetti gia' beneficiari per il  mese  di  marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita'  pari  a  600
          euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. 
              5. Ai soggetti gia' beneficiari per il  mese  di  marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita'  pari  a  600
          euro e' erogata anche  per  il  mese  di  aprile  2020.  La
          medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in regime
          di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
          operanti nel  settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali, che abbiano cessato involontariamente il  rapporto
          di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il
          17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di
          lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del
          turismo e degli  stabilimenti  termali  che  hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020,  non
          titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
          ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
          disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese  di
          maggio 2020 pari a 1000 euro.  La  medesima  indennita'  e'
          riconosciuta ai lavoratori in regime  di  somministrazione,
          impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
          del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  che  abbiano
          cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020,  non
          titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
          ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
          disposizione. 
              7. Ai soggetti gia' beneficiari per il  mese  di  marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27, la medesima  indennita'  e'  erogata
          anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a  500
          euro. 
              8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e
          maggio, pari a 600 euro per  ciascun  mese,  ai  lavoratori
          dipendenti e autonomi  che  in  conseguenza  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso
          la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati
          nei seguenti: 
                a) lavoratori dipendenti  stagionali  appartenenti  a
          settori diversi da quelli del turismo e degli  stabilimenti
          termali che hanno cessato involontariamente il rapporto  di
          lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  31
          gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa
          per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
                b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli  da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
          31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla
          presente  lettera  iscritti  al  Fondo   lavoratori   dello
          spettacolo,  che  non  beneficiano   del   trattamento   di
          integrazione   salariale,   l'accesso   all'indennita'   e'
          comunque riconosciuto in base ai  requisiti  stabiliti  dal
          comma 10; 
                c) lavoratori autonomi, privi  di  partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il  23  febbraio
          2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
          riconducibili alle disposizioni di  cui  all'articolo  2222
          del codice civile e che non abbiano un contratto in  essere
          alla data del  23  febbraio  2020.  Gli  stessi,  per  tali
          contratti, devono essere gia' iscritti  alla  data  del  23
          febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con  accredito
          nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un   contributo
          mensile; 
                d)  incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114,  con  reddito  annuo  2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
          attiva  e  iscritti   alla   Gestione   Separata   di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre
          forme previdenziali obbligatorie. 
              9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  8,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                a) titolari di altro contratto di lavoro  subordinato
          a tempo indeterminato, diverso dal contratto  intermittente
          di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo  15
          giugno 2015, n. 81: 
                b) titolari di pensione. 
              10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
          dello spettacolo che hanno i requisiti di cui  all'articolo
          38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          erogata una indennita' di 600 euro per ciascuno dei mesi di
          aprile e maggio 2020; la medesima indennita' viene  erogata
          per le predette mensilita' anche ai lavoratori iscritti  al
          Fondo pensioni lavoratori dello  spettacolo  con  almeno  7
          contributi giornalieri versati  nel  2019,  cui  deriva  un
          reddito non superiore ai  35.000  euro.  Per  i  lavoratori
          intermittenti di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta
          la sola indennita' di cui alla medesima lettera. 
              11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 10
          i lavoratori titolari di rapporto di  lavoro  dipendente  o
          titolari di pensione alla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione. 
              12. Le indennita'  di  cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
          complessivo di 3.850,4 milioni di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
              13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1,2,
          3,4,5,6, 7,8 e 10, appartenenti  a  nuclei  familiari  gia'
          percettori del reddito di cittadinanza, di cui  al  Capo  I
          del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali
          l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore  a
          quello  dell'indennita'  di  cui  ai  medesimi  commi   del
          presente articolo, in luogo del versamento  dell'indennita'
          si  procede  ad  integrare  il  beneficio  del  reddito  di
          cittadinanza fino  all'ammontare  della  stessa  indennita'
          dovuto in ciascuna mensilita'.  Le  indennita'  di  cui  ai
          commi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono  compatibili  con
          il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento  pari
          o  superiore  a  quello  dell'indennita'.  Conseguentemente
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma  1,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,   e'
          incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020. 
              14. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di
          richiedere l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30
          e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  relativa
          al mese di marzo 2020. 
              15. Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          articolo, pari a 3.922,4  milioni  di  euro,  si  provvede,
          quanto a 3.912,8 milioni di euro,  ai  sensi  dell'articolo
          265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni  di  euro,
          mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di   parte
          corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  24   aprile   2020,   n.   27,   come   rifinanziato
          dall'articolo 183 del presente decreto.». 
              «Art. 85 (Indennita' per i lavoratori domestici). -  1.
          Ai lavoratori domestici che abbiano in  essere,  alla  data
          del 23 febbraio 2020, uno o piu' contratti  di  lavoro  per
          una durata complessiva superiore a 10  ore  settimanali  e'
          riconosciuta,  per  i  mesi  di  aprile  e   maggio   2020,
          un'indennita' mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. 
              2. L'indennita' di cui al comma  1  e'  riconosciuta  a
          condizione che i lavoratori domestici non siano  conviventi
          con il datore di lavoro. 
              3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
          le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  ovvero
          con  una  delle  indennita'  disciplinate   in   attuazione
          dell'articolo 44 del  medesimo  decreto-legge,  ovvero  con
          l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto  e
          non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. L'indennita' non spetta altresi' ai soggetti di cui
          all'articolo  103.  L'indennita'  non  spetta  altresi'  ai
          percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo  82
          ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al
          Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per  i
          quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o
          superiore  all'ammontare  delle  indennita'  medesime.   Ai
          lavoratori appartenenti a nuclei familiari gia'  percettori
          del reddito di cittadinanza, per i  quali  l'ammontare  del
          beneficio in godimento risulti  inferiore  a  quello  delle
          indennita' di cui al  comma  1,  in  luogo  del  versamento
          dell'indennita' si procede ad integrare  il  beneficio  del
          reddito di cittadinanza  fino  all'ammontare  della  stessa
          indennita' dovuto in ciascuna mensilita'. Conseguentemente,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma  1,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. 
              4. L'indennita' di cui al presente articolo non  spetta
          ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario
          di invalidita' di cui all'articolo 1 della legge 12  giugno
          1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente
          a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. 
              5. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di
          spesa complessivo di 460 milioni di euro per  l'anno  2020.
          Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di
          Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e  sono
          valutate come al numero 8  della  tabella  D,  allegata  al
          regolamento di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008,  n.
          193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              6. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai  sensi
          dell'articolo 265.». 
              «Art.  98  (Disposizioni  in  materia   di   lavoratori
          sportivi). - 1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  e'
          riconosciuta dalla societa'  Sport  e  Salute  S.p.A.,  nel
          limite massimo di 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          un'indennita' pari a 600  euro  in  favore  dei  lavoratori
          impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
          Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
          (CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline
          sportive  associate,  gli  enti  di  promozione   sportiva,
          riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)  e  dal
          Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),   le   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
          67, comma 1, lettera m), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla  data
          del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento  non  concorre
          alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
          e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro  e
          del reddito di cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26,  del  reddito  di  emergenza  e
          delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,  27,
          28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27,  cosi'  come  prorogate  e  integrate  dal  presente
          decreto. 
              2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              3.   Le   domande   degli    interessati,    unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da  lavoro,  e  del  reddito  di   cittadinanza   e   delle
          prestazioni indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
          societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
          di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
          2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
          Nazionale  (CONI)  sulla  base  di  apposite   intese,   le
          istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
          soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari  a
          600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
          anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di attuazione dei commi da 1 a 3,  di  presentazione  delle
          domande, i documenti richiesti e le  cause  di  esclusione.
          Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
          di cui al comma 2, ivi incluse le spese  di  funzionamento,
          le  forme  di  monitoraggio  della  spesa  e  del  relativo
          controllo, nonche'  le  modalita'  di  distribuzione  delle
          eventuali risorse residue ad  integrazione  dell'indennita'
          erogata per il mese di maggio 2020. 
              5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96,  comma
          1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse  trasferite
          a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo  96,  comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          conseguentemente incrementate di ulteriori  30  milioni  di
          euro. 
              6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da  1
          a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si  provvede
          ai sensi dell'articolo 265. 
              7.».