Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 1 del presente bando, e secondo le regole e le modalita' di cui ai successivi articoli, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonche' le persone giuridiche private con sede legale in Italia aventi tra i propri fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica. 2. Ai fini della presentazione della domanda i soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.