Art. 2 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Possono presentare le domande per la concessione dei  contributi
previsti per gli interventi di cui all'art. 1 del presente  bando,  e
secondo le regole e le modalita' di cui ai  successivi  articoli,  le
istituzioni scolastiche di ogni  ordine  e  grado  e  altri  soggetti
pubblici, nonche' le persone giuridiche private con  sede  legale  in
Italia  aventi  tra  i  propri  fini  la  diffusione  della   cultura
tecnico-scientifica, la tutela e  la  valorizzazione  del  patrimonio
naturalistico,  storico-scientifico,   tecnologico   ed   industriale
conservato nel nostro Paese,  e  la  realizzazione  di  attivita'  di
formazione e di divulgazione al fine  di  stimolare  l'interesse  dei
cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della  ricerca  e
della sperimentazione scientifica. 
  2. Ai fini della presentazione della domanda i soggetti  proponenti
dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale  di  cui
all'art. 80 del decreto legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  e
successive modificazioni ed integrazioni.