Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende
per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle
assicurazioni private;
b) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni, recante il testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
c) «investitore istituzionale assicurativo»: un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica o la sede secondaria in Italia di un'impresa di
assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzate all'esercizio dell'attivita' nei rami vita, ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del codice che investano in azioni di
societa' quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro
Stato membro dell'Unione europea;