Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende
per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  codice  delle
assicurazioni private; 
    b) «TUF»: il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e
successive modificazioni, recante il testo unico dell'intermediazione
finanziaria; 
    c)  «investitore  istituzionale  assicurativo»:   un'impresa   di
assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel  territorio
della Repubblica o la sede secondaria  in  Italia  di  un'impresa  di
assicurazione o riassicurazione  avente  sede  legale  in  uno  Stato
terzo, autorizzate all'esercizio dell'attivita'  nei  rami  vita,  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del codice che investano in azioni di
societa' quotate in un mercato regolamentato italiano o di  un  altro
Stato membro dell'Unione europea;