Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:
a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica italiana;
b) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica italiana;
c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di
imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno
Stato terzo.