Art. 12 
 
             Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. Le imprese beneficiarie dell'intervento del fondo sono tenute a: 
    a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal soggetto gestore o dal Ministero; 
    b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni  disposte
dal soggetto gestore o dal Ministero; 
    c)  custodire  la  documentazione  amministrativa   e   contabile
relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme  nazionali
di riferimento; 
    d) rispettare tutte le norme sul  lavoro  e  sulla  tutela  delle
condizioni di lavoro; 
    e) rispettare le norme edilizie  e  urbanistiche  nonche'  quelle
inerenti alla tutela ambientale; 
    f) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni
ricevute ai sensi dall'art. 1, comma 125 e seguenti,  della  legge  4
agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Ai
predetti fini, i soggetti beneficiari sono  tenuti  a  rilasciare  la
dichiarazione  prevista  dall'art.  1,  comma   125-quinquies   della
predetta legge n. 124 del 2017 nella nota  integrativa  del  bilancio
oppure, ove non tenuti alla redazione  della  nota  integrativa,  sul
proprio sito internet o, in  mancanza,  sul  portale  digitale  delle
associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal  1°  gennaio
2020, l'inosservanza degli obblighi di cui  ai  citati  commi  125  e
seguenti comporta una sanzione  pari  all'1  (uno)  per  cento  degli
importi ricevuti con un importo minimo  di  2.000  euro,  nonche'  la
sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di  pubblicazione.
Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il  trasgressore
abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria,  si  applica  la  sanzione  della
restituzione integrale del beneficio; 
    g)   non   delocalizzare   l'attivita'   economica    interessata
dall'investimento in stati non appartenenti  all'Unione  europea,  ad
eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico  europeo,  entro
cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; 
    h)   non   delocalizzare   l'attivita'   economica    interessata
dall'investimento,  dal  sito  incentivato  in   favore   di   unita'
produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del  predetto
sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli stati aderenti
allo Spazio economico  europeo,  entro  cinque  anni  dalla  data  di
ultimazione dell'iniziativa agevolata.