IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al fine di sostenere le start-up innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, destina l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alla concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; Visto il medesimo art. 38, comma 2, che prevede che con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le condizioni, le modalita' e i termini per la concessione, in regime «de minimis», delle predette agevolazioni; Visto l'art. 38, comma 2-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, piu' in generale, le potenzialita' del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, prevede che, con il decreto di cui al comma 2, fino al 5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al medesimo comma 2 sono destinate al finanziamento di iniziative: di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2; di promozione e valorizzazione delle attivita' delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, gli articoli 25 e seguenti recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto il comma 5 del citato art. 38 del decreto-legge n. 34 del 2020, che proroga di dodici mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'art. 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, recante «Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 gennaio 2107, n. 16; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «business angels»: gli investitori informali privati che supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacita' gestionali. Ai fini di cui al presente decreto, i business angels devono essere dotati di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a due anni in imprese private; b) «decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni; c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 maggio 2020, n. 128 e successive modificazioni e integrazioni; d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; e) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis; g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; h) «organismi di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere, in maniera indipendente, attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; i) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note; j) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; k) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni; l) «Soggetto Gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; m) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012.