Art. 10 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1.  Il  Soggetto  Gestore  e  il  Ministero,  in  ogni   fase   del
procedimento, possono effettuare  ulteriori  controlli  e  ispezioni,
anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine  di  verificare
le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle  agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.