Art. 4 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  presente  decreto
sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 38, comma
2, del decreto-legge n. 34/2020, pari a euro 10.000.000,00 per l'anno
2020, fatti salvi eventuali incrementi  della  dotazione  finanziaria
disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. 
  2. Una quota del 5 (cinque) per cento delle risorse di cui al comma
1,  pari  a  euro  500.000,00,  e'  destinata,  in  attuazione  delle
disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.
34/2020, alle iniziative di informazione e comunicazione previste dal
medesimo art. 38, comma 2-bis. Con la convenzione di cui  all'art.  3
sono definite le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti dal
Soggetto  Gestore  per  l'attuazione  delle  predette  iniziative  di
informazione e comunicazione. 
  3. Una quota del 95 (novantacinque) per cento delle risorse di  cui
al comma 1, pari a euro 9.500.000,00, e' destinata  alla  concessione
di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi
prestati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione  operanti  per
lo sviluppo di imprese innovative, di cui all'art. 38, comma  2,  del
decreto-legge n. 34/2020. 
  4. Una percentuale non inferiore al 30  (trenta)  per  cento  delle
risorse di cui al comma 3 e' riservata all'attuazione dell'intervento
di cui al Capo III del presente decreto. Il Ministero,  tenuto  conto
dei  risultati  di  attuazione  dell'intervento  e   delle   esigenze
manifestate dalle start-up  innovative,  come  riscontrati  dai  dati
forniti  dal   Soggetto   Gestore,   puo'   disporre,   con   proprio
provvedimento, una diversa allocazione delle risorse disponibili.  Il
predetto provvedimento e' pubblicato nel sito internet  del  Soggetto
Gestore www.invitalia.it e in quello  del  Ministero  www.mise.gov.it
ferma  restando  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  5. Le percentuali di  destinazione  di  cui  ai  commi  2  e  3  si
applicano anche ad eventuali incrementi della  dotazione  finanziaria
disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.