Art. 6 
 
                  Progetti di sviluppo ammissibili 
 
  1. Ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, le start-up innovative di cui all'art. 5  devono  presentare
un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche: 
    a) essere basato su una  soluzione  innovativa  da  proporre  sul
mercato,  gia'  individuata  al  momento  della  presentazione  della
domanda di agevolazione, sebbene da consolidare  negli  aspetti  piu'
operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile; 
    b) prevedere l'impegno diretto dei soci  dell'impresa  proponente
e/o di un team dotati di capacita' tecniche e gestionali adeguate, in
termini  di  apporto  tecnologico  e  lavorativo,  o  in  alternativa
prevedere il consolidamento del team e di tali capacita'  tramite  la
ricerca di professionalita' reperibili sul mercato; 
    c) essere finalizzato a realizzare il prototipo  (Minimum  Viable
Product) o la prima applicazione industriale del prodotto o  servizio
per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.