Art. 7 Forme di sostegno ai progetti di sviluppo delle start-up innovative 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate a sostenere la realizzazione dei progetti di sviluppo di cui all'art. 6, facilitando l'incontro tra le start-up innovative e l'ecosistema dell'innovazione, come individuato all'art. 8 del presente decreto. Le agevolazioni sono concesse a fronte: a) del sostenimento, da parte della start-up innovativa, di spese connesse alla realizzazione di un piano di attivita' svolto in collaborazione con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione di cui all'art. 8, comma 1 con le caratteristiche, le modalita' e i limiti indicati al Capo II del presente decreto; b) per le sole start-up innovative che hanno avviato a realizzazione il piano di attivita' di cui alla lettera a), di investimenti nel capitale di rischio della start-up innovativa operati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione di cui al successivo art. 8, con le modalita' e nei limiti indicati al Capo III del presente decreto.