Art. 7 
 
              Forme di sostegno ai progetti di sviluppo 
                      delle start-up innovative 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto  sono  finalizzate  a
sostenere la realizzazione dei progetti di sviluppo di  cui  all'art.
6, facilitando l'incontro tra le start-up innovative  e  l'ecosistema
dell'innovazione, come individuato all'art. 8 del  presente  decreto.
Le agevolazioni sono concesse a fronte: 
    a) del sostenimento, da parte della start-up innovativa, di spese
connesse alla realizzazione  di  un  piano  di  attivita'  svolto  in
collaborazione con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione di cui
all'art. 8, comma 1 con le caratteristiche, le modalita' e  i  limiti
indicati al Capo II del presente decreto; 
    b)  per  le  sole  start-up  innovative  che  hanno   avviato   a
realizzazione il piano di  attivita'  di  cui  alla  lettera  a),  di
investimenti  nel  capitale  di  rischio  della  start-up  innovativa
operati dagli  attori  dell'ecosistema  dell'innovazione  di  cui  al
successivo art. 8, con le modalita' e nei limiti indicati al Capo III
del presente decreto.