Art. 8 
 
                Ecosistema dell'innovazione abilitato 
 
  1. Sono abilitati ad operare nell'ambito degli interventi di cui al
Capo II e  al  Capo  III  del  presente  decreto  i  seguenti  attori
dell'ecosistema dell'innovazione: 
    a) incubatori certificati e acceleratori,  di  cui  all'art.  25,
comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, come definiti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2017,  n.
16; 
    b) innovation hub,  ovvero  gli  organismi  che  forniscono  alle
imprese servizi per introdurre  tecnologie,  sviluppare  progetti  di
trasformazione digitale, accedere all'ecosistema  dell'innovazione  a
livello regionale, nazionale ed europeo; 
    c) organismi di ricerca. 
  2. Sono, altresi', abilitati ad attuare gli interventi nel capitale
di rischio di cui  al  Capo  III  del  presente  decreto  i  seguenti
ulteriori attori: 
    a) business angels; 
    b) investitori qualificati, come individuati  dall'art.  100  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni
e integrazioni.