Art. 8 Ecosistema dell'innovazione abilitato 1. Sono abilitati ad operare nell'ambito degli interventi di cui al Capo II e al Capo III del presente decreto i seguenti attori dell'ecosistema dell'innovazione: a) incubatori certificati e acceleratori, di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, come definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2017, n. 16; b) innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all'ecosistema dell'innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo; c) organismi di ricerca. 2. Sono, altresi', abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio di cui al Capo III del presente decreto i seguenti ulteriori attori: a) business angels; b) investitori qualificati, come individuati dall'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.