Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita', avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 19, comma 2, lettera h), del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP vigila sull'osservanza delle disposizioni del medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 6-bis del decreto n. 252/2005, in materia di trasparenza degli investitori istituzionali, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito: decreto n. 49/2019), nella parte in cui richiama la disciplina dettata in materia dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuendo alla COVIP il compito di definire le disposizioni di attuazione per i fondi pensione tenuti ai relativi adempimenti; Visto il decreto n. 49/2019, con il quale e' stata recepita la direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito: TUF) e, in particolare, le modifiche introdotte dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 49/2019, con le quali sono state introdotte nel TUF disposizioni in materia di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto; Visto l'art. 124-quater, comma 1, lettera b) del TUF, che al punto 2 definisce i fondi pensione che sono da considerare, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, come investitori istituzionali; Visto, anche, l'art. 124-quater, comma 2, del TUF, ai sensi del quale le disposizioni previste nella sezione I-ter si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in societa' con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea; Visto, altresi', l'art. 124-novies del TUF, che attribuisce poteri regolamentari alla COVIP, funzionali a disciplinare i termini e le modalita' di pubblicazione dei documenti e delle informazioni previste dagli articoli 124-quinquies e 124-sexies del TUF, con riguardo ai fondi pensione vigilati e qualificati come investitori istituzionali ai sensi della relativa normativa; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP; Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 7 maggio 2020; Adotta il seguente regolamento: Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione. Indice Capo I - Disposizioni generali Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno) Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi) Capo III - Disposizioni finali Art. 6 (Norma transitoria) Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Art. 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto n. 252/2005 e dell'art. 124-novies, comma 3, del TUF.