Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta, si intende per: a) «politica di impegno»: la politica prevista dall'art. 124-quinquies, comma 1, del TUF, concernente le societa' partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea; b) «strategia di investimento azionario»: la strategia di investimento nelle societa' di cui alla lettera a); c) «gestori di attivi»: i soggetti indicati nell'art. 124-quater, comma 1, lettera a), del TUF.