Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica ai fondi pensione qualificati
come investitori istituzionali, ai sensi dell'art. 124-quater,  comma
1, lettera b), punto 2, del TUF e, cioe', ai fondi pensione negoziali
e preesistenti  con  soggettivita'  giuridica  e  ai  fondi  pensione
aperti, che sono iscritti all'albo della COVIP  e  che  hanno  almeno
cento aderenti, a condizione che nella loro politica di  investimento
sia prevista la possibilita' di investimenti in societa'  con  azioni
ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano  o  di
un altro Stato membro dell'Unione europea. 
  2. Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 non sono  dovute  in
relazione ai comparti  dei  fondi  preesistenti  interamente  gestiti
tramite convenzioni assicurative di ramo I, III o V.