((Art. 1 ter 
 
            Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 
                  ad ulteriori attivita' economiche 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  1  si  applicano  anche  ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020,  hanno  la  partita  IVA
attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano  dichiarato  di  svolgere
come attivita' prevalente una di  quelle  riferite  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 4 al presente decreto. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  446
milioni di euro per  l'anno  2020  e,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, in 338 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34)).