((Art. 10 bis 
 
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni  altra  misura  a
  favore di imprese e  lavoratori  autonomi,  relativi  all'emergenza
  COVID-19 
 
  1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in  via
eccezionale a seguito dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e
diversi da  quelli  esistenti  prima  della  medesima  emergenza,  da
chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti  impresa,  arte  o
professione, nonche' ai  lavoratori  autonomi,  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini  del  rapporto  di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei
limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla   comunicazione   della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e  successive  modifiche,  alle
misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello  stato  di
emergenza  sul  territorio  nazionale  avvenuta  con   delibera   del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe)).