Art. 3 
 
              Fondo per il sostegno delle associazioni 
                e societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche  determinatasi  in  ragione  delle
misure  in  materia  di  contenimento   e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il ((«Fondo unico per  il
sostegno delle associazioni e societa' sportive  dilettantistiche»)),
con una dotazione di ((142 milioni)) di euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce limite di spesa,  le  cui  risorse,  sono  trasferite  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per
essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione  di  misure
di  sostegno  e  ripresa  delle  associazioni  e  societa'   sportive
dilettantistiche che hanno cessato o  ridotto  la  propria  attivita'
istituzionale a seguito  dei  provvedimenti  statali  di  sospensione
delle attivita' sportive. ((I criteri di ripartizione  delle  risorse
del  Fondo  sono  stabiliti  con  il  provvedimento  del   Capo   del
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
che dispone la loro erogazione)). 
  ((2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del  bilancio  autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  portate   ad
incremento,  nell'ambito  del  predetto   bilancio,   delle   risorse
provenienti dal Fondo di cui al comma 1)). 
  3. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34.