((Art. 4 quater 
 
Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori
                 colpiti dal sisma del Centro Italia 
 
  1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al
fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi  per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati  1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  le  risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di
cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su
conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla  gestione
del Commissario delegato o straordinario del Governo per la  relativa
ricostruzione,  nonche'  i  contributi  e  ogni   ulteriore   risorsa
destinati   al   finanziamento   degli   interventi   inerenti   alla
ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla  popolazione  e
alla ripresa economica dei territori  colpiti  non  sono  soggetti  a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione
forzata in virtu'  di  qualsivoglia  azione  esecutiva  o  cautelare,
restando  sospesa  ogni  azione  esecutiva  e  privi  di  effetto   i
pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al
primo periodo non sono altresi' da  ricomprendere  nel  fallimento  e
sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della  legge
fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021)).