Art. 5 
 
             Misure a sostegno degli operatori turistici 
                           e della cultura 
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito((con  modificazioni))
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 182  del  decreto-legge  19  maggio
2020 n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo,  e'  incrementato  di
400 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'  incrementato
di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso  per
spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi  1
e  2  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano  anche
a decorrere ((dalla data di  entrata))  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e  fino  al  31
gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2  decorrono  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  ((4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno  un  anno  prima
della  richiesta  di  accesso  alla  misura»  e  le   parole:   «fino
all'importo massimo di 200.000 euro  nei  tre  anni  d'imposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000  euro
nei tre anni d'imposta»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
      4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si  applicano  nei
limiti delle risorse appositamente stanziate e previa  autorizzazione
ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126)). 
  5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  6. All'articolo 176 del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Per  il  periodo  di  imposta  2020  e'
riconosciuto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  i  periodi  di
imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola  volta,»  e  le  parole
((«1° luglio)) al 31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
((«1° luglio)) 2020 al 30 giugno 2021»; 
    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai fini della
concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande
presentate  entro  il  31  dicembre  2020,   secondo   le   modalita'
applicative gia' definite ai sensi del comma 6». 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, ((valutati in)) 280 milioni di
euro per l'anno 2021 ((e in)) 122,5 milioni di euro per l'anno  2022,
si  provvede  quanto  a  280  milioni  per  l'anno  2021   ai   sensi
dell'articolo 34, quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2022
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto  a  72,50
milioni di euro per l'anno  2022  mediante  utilizzo  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  ((7-bis. In considerazione  del  persistente  stato  di  crisi  del
settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e
5,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  si  applicano,
alle  medesime  condizioni,  anche  con   riferimento   all'anno   di
contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma  4  del  medesimo
articolo  96  si  applicano,  alle  medesime  condizioni,  anche  con
riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020)).