Art. 6 
 
         Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema 
                     delle fiere internazionali 
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
((primo  comma)),  del  decreto-legge  28  maggio   1981,   n.   251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,
sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 200 milioni per l'anno  2020,  per  le  finalita'  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma. 
  3. All'articolo 91, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola  «capitali»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle imprese  aventi  come  attivita'
prevalente  l'organizzazione  di   eventi   fieristici   di   rilievo
internazionale»; 
    2) al comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
valere sullo stanziamento di cui al  primo  periodo  e  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni  ((dell'Unione  europea))  in  materia  di
aiuti di Stato, possono essere concessi, per  il  tramite  di  Simest
SpA, ai soggetti di cui  al  comma  1,  contributi  a  fondo  perduto
commisurati ai costi fissi sostenuti dal  ((1°  marzo))  2020  e  non
coperti  da  utili,  misure  di   sostegno   erogate   da   pubbliche
amministrazioni  o  da  altre  fonti  di  ricavo,  secondo   termini,
modalita'  e  condizioni  stabiliti   con   delibera   del   Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  350  milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.