((Art. 6 ter 
 
Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita di  giornali  e
                               riviste 
 
  1.  A  titolo  di  sostegno  economico  per  gli  ulteriori   oneri
straordinari sostenuti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  durante
l'emergenza sanitaria connessa alla  diffusione  del  COVID-19,  alle
persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di
giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente,  e'
riconosciuto un contributo una tantum fino a  1.000  euro,  entro  il
limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  tetto
di  spesa.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse  disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra  i  beneficiari  in  misura  proporzionale  al  contributo
spettante.  Il  contributo  e'   riconosciuto   previa   istanza   al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  da  presentare  entro  il  termine  del  28
febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non  previsto  dal
presente articolo si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  7,2  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle  risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  e'
corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di  euro  per  l'anno
2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari  a
7,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto)).