((Art. 6 ter
Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita di giornali e
riviste
1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri
straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante
l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle
persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di
giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, e'
riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il
limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto
di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo
spettante. Il contributo e' riconosciuto previa istanza al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28
febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che e'
corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di euro per l'anno
2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto)).