((Art. 7 bis 
 
Misure di sostegno ai familiari del personale di  bordo  posto  sotto
                              sequestro 
 
  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al comma 2  del  presente  articolo,  anche  alla
corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari  del
personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca,  nei  casi
di sequestro in alto mare da  parte  di  forze  straniere  anche  non
regolari. 
  2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di  cui  all'articolo  5,
comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'  incrementato  di
0,5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma
1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che  costituisce
tetto di  spesa  massimo,  anche  con  riferimento  agli  avvenimenti
verificatisi nell'anno 2020. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto)).