Art. 8 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda 1. Per le imprese operanti nei settori ((di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1)) al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati ((in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021)) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.