((Art. 9 ter
Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e
disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio
1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente
decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento
del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge
27 dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti,
della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2,
di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «adiacenti» e' sostituita dalla seguente:
«prospicienti»;
b) la parola: «particolare» e' sostituita dalla seguente:
«eccezionale»)).